Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale, con il Parere n. 25336 del 26 agosto 2025, pubblicato il 6 novembre 2025, ha fornito un chiarimento significativo in merito all’obbligo o meno per gli Enti Locali di farsi carico del versamento degli oneri previdenziali in favore degli Amministratori che rivestono la qualifica di lavoratori parasubordinati. Il quesito sottoposto al Ministero riguarda l’eventuale applicazione dell’art. 86, comma 2, del Tuel, che disciplina il trattamento previdenziale degli Amministratori locali non dipendenti.
La norma in questione prevede, al comma 1, che l’Amministrazione locale debba provvedere al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per gli Amministratori collocati in aspettativa non retribuita, purché siano lavoratori dipendenti. Il comma 2 estende tale obbligo anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, stabilendo che l’Ente versi una quota forfettaria annuale, suddivisa in rate mensili, alla forma pensionistica di appartenenza del soggetto.
Il punto controverso riguarda la possibilità di assimilare i lavoratori parasubordinati, ossia coloro che operano con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e sono iscritti alla “gestione separata Inps”, ai lavoratori autonomi, al fine di estendere loro il beneficio previsto dal comma 2.
Il Dicastero, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale, ha evidenziato che il lavoro parasubordinato costituisce una forma intermedia tra lavoro subordinato e autonomo, caratterizzata da prestazioni personali e continuative, spesso organizzate dal committente. Tale configurazione, pur avvicinandosi sotto alcuni profili al lavoro autonomo, non ne condivide pienamente la natura giuridica né le tutele.
In particolare, il parere richiama l’art. 2, del Dlgs. n. 81/2015, che stabilisce l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che presentino caratteristiche di continuità e organizzazione da parte del committente. Inoltre, sotto il profilo fiscale, l’art. 50 del Tuir (Dpr. n. 917/1986) assimila i redditi da collaborazione coordinata e continuativa a quelli da lavoro dipendente, ma solo ai fini della determinazione dell’imponibile, senza che ciò implichi una piena equiparazione giuridica.
Alla luce di tali considerazioni, il Ministero ha ritenuto non applicabile ai lavoratori parasubordinati la disciplina prevista per i lavoratori autonomi dall’art. 86, comma 2, del Tuel. Parimenti, non risulta estendibile il regime previsto dal comma 1, in quanto i collaboratori coordinati e continuativi non beneficiano del diritto all’aspettativa non retribuita, né sono destinatari delle tutele previste per i lavoratori subordinati.
Il Parere chiarisce che, in assenza di una previsione normativa espressa e di orientamenti giurisprudenziali consolidati, non sussiste in capo all’Ente Locale l’obbligo di farsi carico del versamento dei contributi previdenziali in favore degli Amministratori locali titolari di contratti di lavoro parasubordinato. Tale esclusione si fonda sulla natura giuridica del rapporto e sull’assenza di un riconoscimento normativo esplicito, confermando la necessità di una lettura rigorosa e sistematica delle disposizioni in materia di trattamento economico e previdenziale degli Amministratori pubblici.




