Tar Lombardia, Sentenza n. 2074 del 9 giugno 2025
Una candidata ha partecipato a un concorso pubblico per l’insegnamento nella scuola secondaria, superando le prove scritta e orale. Durante la prova pratica, ha commesso un errore materiale: ha inserito la propria relazione in una busta contrassegnata da un numero identificativo, dimenticando però di chiudere e compilare la busta interna destinata ai dati anagrafici. Al termine della prova, la Commissione non ha consentito di rimediare all’errore, sostenendo che non fosse possibile identificare con certezza a chi appartenesse l’elaborato. Tuttavia, il giorno successivo la candidata ha inviato una comunicazione ufficiale, indicando il numero identificativo della busta. La stessa Commissione, nella successiva verbalizzazione, ha confermato che l’elaborato poteva essere ricondotto con certezza alla candidata, in base a quanto da lei dichiarato nella suddetta comunicazione. Nonostante questa ricostruzione, in fase di correzione la Commissione ha annullato la prova, adducendo la presenza di “segni di riconoscimento” e richiamando la violazione del principio dell’anonimato. I Giudici, investiti della questione, hanno ritenuto infondato l’operato della Commissione. Hanno richiamato, in proposito, un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle prove pratiche che prevedono lo svolgimento di attività di laboratorio seguite dalla redazione di una relazione, il principio dell’anonimato non deve essere applicato rigidamente. Infatti, queste prove implicano un contatto diretto tra il candidato e la Commissione o, comunque, modalità che rendono l’identificazione del candidato inevitabile e, perciò, compatibile con le finalità della prova. I Giudici hanno quindi chiarito che, in presenza di una comunicazione preventiva e documentata che consenta l’associazione certa tra l’elaborato e il candidato, la Commissione è tenuta a procedere alla correzione della prova. In tal caso, l’omissione formale – quale la mancata chiusura o compilazione della busta interna – non integra un motivo valido di esclusione, né costituisce un segno di riconoscimento tale da compromettere l’imparzialità del procedimento. In conclusione, i Giudici hanno annullato il provvedimento con cui era stata invalidata la prova pratica e hanno ordinato alla Commissione di procedere alla sua valutazione.







