Corte dei conti Veneto, Delibera n. 143 del 19 agosto 2025
Una Unione di Comuni ha chiesto un parere sul tema delle assunzioni di personale e sui vincoli di spesa che si applicano alle Unioni. Il problema nasce dal fatto che le Unioni di Comuni, costituite ai sensi dell’art. 32 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), possono ricevere personale e “capacità assunzionale” dai Comuni aderenti. La normativa in materia, in particolare l’art. 1, commi 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006, impone limiti alla spesa di personale, inoltre per i Comuni l’art. 33 del Dl. n. 34/2019 e il Dm. 17 marzo 2020, fissano nuove regole più flessibili legate alla sostenibilità finanziaria per le assunzioni a tempo indeterminato. In questo quadro, l’Unione ha chiesto se le deroghe previste per i Comuni “virtuosi” (cioè quelli che possono assumere di più grazie ai margini finanziari disponibili) si applicassero anche quando tali Comuni trasferiscono la propria capacità assunzionale all’Unione. La Sezione ha chiarito che l’Unione di Comuni può assumere in due modi:
– utilizzando la propria capacità assunzionale (nel limite del 100% del turn over, come prevede l’art. 1, comma 229, della Legge n. 208/2015);
– oppure sfruttando la capacità assunzionale ceduta dai Comuni aderenti, secondo l’art. 32, comma 5, del Tuel.
In questo secondo caso, l’Unione beneficia delle stesse deroghe riconosciute ai Comuni virtuosi: la spesa per le assunzioni effettuate dall’Unione non va computata nei limiti di cui ai commi 557-quater e 562 della Legge n. 296/2006, mentre per i Comuni cedenti quella capacità va considerata come se fosse stata già utilizzata. In pratica, il Comune che cede la capacità non può più riutilizzarla e deve conteggiare la maggiore spesa come propria, a garanzia della sostenibilità complessiva. La Sezione ha quindi confermato l’orientamento già espresso (Corte dei conti Toscana n. 158/2023): il meccanismo della cessione funziona come se fosse il Comune stesso ad aver assunto, ma le assunzioni vengono materialmente fatte dall’Unione. In questo modo si evitano 2 rischi: che l’Unione sia costretta a comprimere la spesa nonostante abbia ricevuto spazi assunzionali, e che i Comuni abbiano uno svantaggio nel partecipare all’Unione. Dunque, le Unioni di Comuni possono assumere personale, sia con i propri spazi assunzionali, sia con quelli ceduti dai Comuni aderenti. In quest’ultimo caso, si applicano anche le deroghe previste dal Dm. 17 marzo 2020 per i Comuni virtuosi, ma il Comune cedente deve considerare quegli spazi come già utilizzati.





