Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15298 del 9 giugno 2025
Nella fattispecie in esame un dipendente pubblico aveva svolto per anni mansioni equivalenti a quelle di un Dirigente senza però avere un incarico formale e senza che l’Amministrazione abbia mai definito ufficialmente gli obiettivi da raggiungere, né pesato l’incarico. Ciò posto, il dipendente ha chiesto il riconoscimento dell’intera retribuzione prevista per i Dirigenti, comprese le voci accessorie come la retribuzione di posizione e di risultato. I Giudici di primo e secondo grado hanno accolto la domanda attorea, riconoscendo anche le componenti variabili sulla base della qualità delle attività svolte e del confronto con gli altri dirigenti. La Suprema Corte ha chiarito che il Giudice non può sostituirsi all’Amministrazione: in mancanza di un atto formale di attribuzione dell’incarico dirigenziale, della graduazione delle funzioni e dell’assegnazione degli obiettivi, non è possibile liquidare automaticamente le voci retributive variabili. In queste situazioni il lavoratore può tutelarsi chiedendo un risarcimento per perdita di chance, cioè per aver perso l’opportunità di essere valutato e retribuito in modo adeguato, ma deve fare una richiesta esplicita e fornire elementi concreti che rendano plausibile la sua pretesa. I Giudici di legittimità hanno quindi escluso che si possa riconoscere il trattamento economico dirigenziale pieno in assenza degli atti necessari da parte dell’Ente e ha stabilito che, se manca una domanda risarcitoria fondata sulla perdita di chance, non è possibile attribuire le componenti variabili della retribuzione. In sintesi, chi svolge mansioni superiori dirigenziali senza formale incarico ha diritto solo alla parte minima prevista dai Contratti collettivi, e può ottenere un risarcimento solo se dimostra di aver subìto un danno concreto legato al comportamento omissivo dell’Amministrazione.





