Attestazioni Soa: necessaria verifica triennale

Nella Sentenza n. 8 del 20 luglio 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), enunciano i seguenti principi di diritto:

  • nel regime transitorio previsto dall’art. 375, comma 12, del Dpr. n. 207/10, per le categorie non modificate dal nuovo Regolamento, le attestazioni rilasciate nella vigenza del Dpr. n. 34/00 sono valide “fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse” ed è applicabile l’onere di verifica triennale imposto prima dall’art. 15-bis del Dpr. n. 34/00 e poi dall’art. 77 del Dpr. n. 207/10;
  • nel regime transitorio dettato dall’art. 375, commi 13, 16 e 17, del Dpr. n. 207/10 e seguenti per le categorie variate non sussiste, durante il regime di proroga, l’obbligo di verifica triennale, di cui agli artt. 15-bis del Dpr. n. 34/00 e 77 del Dpr. n. 207/10;
  • nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

Consiglio di Stato – Sentenza n. 8 del 20 luglio 2015 del Consiglio di Stato