Tarsu: per gli stabilimenti balneari la pretesa fiscale deve essere ridotta a un quarto

Nella Sentenza n. 476/21/2015 della Ctr Palermo, i Giudici hanno affermato che le cartelle di pagamento afferenti la Tarsu devono essere annullate limitatamente all’importo eccedente la somma corrispondente al periodo 1°ottobre-30 aprile, ritenendo che la chiusura invernale dello stabilimento balneare non lo rende suscettibile alla potenzialità di produrre rifiuti, stante le obbiettive condizioni di non utilizzabilità. L’attività dello stabilimento balneare, essendo stagionale, deve pagare la Tarsu solo in riferimenti ai mesi di produzione dei rifiuti, e non per tutto l’anno come invece, nel caso di specie, aveva calcolato l’amministrazione comunale.

Ctr Palermo-Sentenza n. 476 21 2015