Iva: per le attività spettacolistiche non vige l’obbligo di collegamento del POS al Registratore telematico

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 298 del 27 novembre 2025, ha chiarito gli obblighi ex art. 2, comma 3, Dlgs. n. 127/2015, con riferimento alle attività di cui alla Tabella “C” allegata al Dpr. n. 633/1972, ossia “Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali[...]”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 298 del 27 novembre 2025, ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi di cui all’art. 2, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, con riferimento alle attività di cui alla Tabella C allegata al Dpr. n. 633/1972, ossia “Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali[…]”, cui si applica il regime Iva previsto dall’art. 74-quater dello stesso Decreto.

L’art. 1, comma 74, della Legge di Bilancio 2025 ha sostituito, con applicazione dal 1° gennaio 2026, l’art. 2, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, recante la disciplina relativa agli obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri e conseguente trasmissione degli stessi all’Agenzia delle Entrate per quei soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate, prevedendo che “La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri”.

Nel caso in esame l’attività ricade tra quelle indicate al punto 5 della Tabella C allegata al Dpr. n. 633/1972, ossia “Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali[…]”, cui si applica il regime Iva previsto dall’art. 74-quater dello stesso Decreto. Per tali soggetti l’obbligo di certificazione dei corrispettivi viene assolto, secondo quanto disposto al comma 2 dell’art. 74-quater appena citato, tramite “[…] rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni”.

Inoltre, come più volte chiarito in diversi documenti di prassi (vedasi Risoluzione n. 7/E del 2009, nonché Risposta n. 506/2019), i corrispettivi relativi a tali attività sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, in quanto i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla Siae, come previsto dal Decreto Mef 13 luglio 2000, la quale provvede poi a renderli disponibili all’Agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate.

L’Agenzia ha richiamato anche l’art. 8, del Dpr. n. 544/1999, con riferimento ai cosiddetti ‘‘contribuenti minori’’, ossia coloro i quali “[…] effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al Dpr. n. 633/1972, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a Euro 50.000 [e che] possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla Legge n. 249/1976, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all’art. 74-quater, comma 3, del Dpr. n. 633/1972”.

Tale disposizione consente, ai soggetti che non realizzano un volume d’affari superiore a Euro 50.000, la possibilità di certificare i corrispettivi riguardanti la propria attività sempre che sia ricompresa tra quelle elencate nella Tabella C del Dpr. n. 633/1972 con ricevute o scontrini fiscali manuali al posto dei titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Alla luce delle disposizioni normative e dei chiarimenti di sopra evidenziati, deve quindi escludersi che le attività elencate nella più volte citata Tabella C del Dpr. n. 633/1972 ricadano nell’obbligo di collegamento del POS secondo le previsioni di cui all’art. 2, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015.