Responsabilità amministrativa: condanna di un Maresciallo Maggiore per danno da disservizio

Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 21 del 19 gennaio 2021

Oggetto: 

Condanna Maresciallo Maggiore di una Polizia provinciale per danno da disservizio: conferma Sentenza territoriale per l’Umbria n. 88/2018.

Fatto: 

Alla fine del 2013 il Comando della Polizia di una Provincia invia una relazione circa l’utilizzo da parte di un Sottufficiale del telefono cellulare in dotazione e dell’auto di servizio per motivi personali. Viene inoltre evidenziata la mancanza di attrezzatura (una stampante e uno scanner) che aveva in consegna. Dalle successive indagini risulta anche un danno da disservizio. La Procura contabile territoriale contesta tale danno, avendo accertato che “utilizzando la propria qualifica di pubblico ufficiale di Polizia” provocò controlli e sanzioni a carico di un cittadino “materialmente posti in essere da colleghi su impulso dell’interessato, provvedimenti sanzionatori, poi annullati dalla Prefettura”. Quindi, al danno patrimoniale di Euro 248 viene aggiunto un danno da disservizio di Euro 7.000.

In sede di giudizio (Sentenza n. 88/2018) l’interessato sollecita preliminarmente la sospensione del giudizio per pendenza di un analogo giudizio penale. I Giudici territoriali, dopo aver respinto tale richiesta, rilevano che “dalla documentazione versata in atti emerge il gravo comportamento posto in essere dal convenuto che nella sua qualità di appartenente al Corpo di Polizia provinciale, pur dovendo ispirare la propria azione al rispetto della legalità, ha invece utilizzato la funzione, le risorse e i beni pubblici di cui aveva la disponibilità, nonché il ruolo e la posizione istituzionale rivestita per finalità personali ed egoistiche, realizzando fatti integranti astrattamente anche fattispecie di reato, forieri di danno erariale”.

Sostengono i Giudici che “anche se il pregiudizio patrimoniale conseguente all’utilizzo ai fini personali del cellulare e del carburante è quantitativamente ridotto, non può essere negata l’alta gravità dei fatti dai quali è agevole inferire l’esistenza di un dolo intenzionale finalizzato all’appropriazione di beni e risorse pubbliche che avrebbero dovuto essere destinate all’espletamento del servizio pubblico di Polizia”. I Giudici di 1° grado aggiungono poi che “in più è evidente che il convenuto abbia utilizzate le facoltà ed il prestigio connesso alla propria qualità di appartenente al Corpo di Polizia provinciale per attivare, indirizzare e far portare a termine da altri Funzionari di Polizia (territorialmente competenti) controlli sanzionatori a carico di una persona nei confronti della quale nutriva risentimento”.  Concludono i Giudici che “la Sentenza penale di non luogo a procedere si riferisce esclusivamente al reato di atti persecutori e pur non avendo riscontrato il ricorrere della fattispecie criminosa, contiene inequivocabili accertamenti in ordine alla commissione di fatti da parte del convenuto che, secondo il Giudice penale, integrano condotte moleste, ingiuriose e genericamente minacciose”. Inoltre, circa l’elevazione del verbale sanzionatorio, la Sentenza attesta che, “sebbene la multa fosse stata redatta da altri Agenti di Polizia, il P. li raggiungesse e assistette, in borghese, a tutte le fasi”. Il Collegio, per quanto riguarda il danno da disservizio, “non può non rilevare che il convenuto ha determinato un grave sviamento dei poteri e delle risorse pubbliche in occasione dell’avvio di controlli sanzionatori nei confronti del denunciante, rivelatesi poi nel merito infondati a seguito dell’annullamento prefettizio”. Per quanto concerne l’illecito contabile, il Collegio “riconosce che, con riguardo alle condotte poste in essere dal convenuto, si è verificato un utilizzo del potere, delle funzioni e delle risorse pubbliche a fini personali, con alterazione della loro destinazione istituzionale legale, per il perseguimento di obiettivi privatistici ed egoistici del pubblico dipendente titolare di poteri autorizzativi”. La conclusione è la riduzione del danno da disservizio a Euro 4.500 e, quindi, la condanna per un totale di Euro 4.748,80.

L’interessato presenta ricorso, che viene respinto.

Sintesi della Sentenza 

Ritiene il Collegio “che la motivazione in parte qua resa dal primo Giudice sia esente da censure e condivisibile stante l’autonomia del processo contabile rispetto a quello penale e la non ravvisata esistenza, nello specifico, di una pregiudizialità logico giuridica tra i 2 giudizi che, come noto, costituisce oggi la sola ed unica ipotesi consentita dall’ordinamento per la sospensione del processo. Quanto al paventato rischio di conflitti di giudicato e ‘di ingiusta duplicazione di voci di danno’, rileva il Collegio che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato e ribadito l’esistenza di una reciproca autonomia ed indipendenza tra giurisdizione civile e penale, da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro. È stato altresì affermato che le occasionali interferenze derivanti dalla possibilità che l’ordinamento giuridico consenta una pluriqualificazione giuridica dei medesimi fatti materiali oggetto della cognizione dei diversi plessi giurisdizionali, pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione a fronte di un titolo giudiziale già perfezionatosi, eseguito e totalmente satisfattorio della pretesa esercitata, risolvibile secondo i Principi della preclusione, ma non un problema di giurisdizione. Quindi, in via di principio, alcuna preclusione all’azione del requirente contabile consegue dall’avvenuta costituzione di parte civile della P.A. danneggiata nel processo penale. Possibili effetti, incidenti esclusivamente sull’interesse ad agire del requirente, potrebbero aversi solo a seguito di una eventuale condanna, da parte del Giudice penale, al risarcimento dei danni in favore dell’Amministrazione, ove il titolo giudiziario venisse concretamente eseguito con integrale ristoro del danno.

Infatti, in base alle prove acquisite in sede penale, “il Giudice di prime cure ha dimostrato di aver fatto buon governo dei principi sopra richiamati nel ritenere, in base a tutti gli elementi indiziari acquisiti al giudizio contabile, la sussistenza dei fatti, sotto il loro profilo storico-materiale, addebitati all’odierno appellante. In particolare, dall’istruttoria svolta in sede penale, dai documenti, dalle testimonianze, dalle dichiarazioni in atti e dagli accertamenti svolti dalla Polizia provinciale è emersa la sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti per attribuire tutti gli indebiti rifornimenti di carburante alla responsabilità del P. e ritenere che le 165 telefonate effettuate con il cellulare di servizio al cellulare della Sig. P. non fossero state per ragioni di servizio. E’ stato infatti acclarato che il P. avrebbe utilizzato il cellulare di servizio in dotazione per effettuare, dal 1° luglio 2013 al 14 ottobre 2013 ben 165 telefonate. Ampiamente provati sono i rifornimenti all’autovettura della Sig.ra P. effettuati presso il distributore Q8, Società con cui la Provincia aveva all’epoca un contratto per il rifornimento delle autovetture di servizio utilizzando schede abbinate ad altri veicoli di proprietà della Provincia. Il Sig. P. deve quindi ritenersi pienamente responsabile delle condotte che hanno causato il danno erariale diretto alla Provincia, di cui trattasi in questa sede. Il Giudice di I grado ha osservato che nella fattispecie doveva ritenersi cagionato un danno da disservizio nell’azione amministrativa in quanto il convenuto con la sua condotta gravemente negligente, avrebbe determinato un utilizzo di risorse (tempo e lavoro) senza alcuna utilità per la P.A. avviando controlli sanzionatori nei confronti di un soggetto rivelatisi poi nel merito infondati a seguito dell’annullamento prefettizio. Rileva il Collegio che il c.d. ‘danno da disservizio’ è un istituto, elaborato già da diversi anni dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che presuppone un pubblico servizio al quale correlarsi, consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore), che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell’azione pubblica e abbia recato inefficacia o inefficienza a tale azione. In altre parole, può sussistere il danno da disservizio allorquando l’azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall’impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse. La più avvertita giurisprudenza contabile lo correla, nel settore dei pubblici servizi, al mancato conseguimento delle utilità che ci si prefigge di ricavare dall’investimento di una certa quantità di risorse, umane e strumentali, ovvero ai costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della produttività dell’azione amministrativa.

Commento:

La parte delle 2 Sentenze più interessante è quella relativa al “danno da disservizio”, riconosciuto dalla Corte dei conti dalla fine degli anni ‘90. L’illiceità della condotta (in questo caso di un pubblico dipendente) costituisce la fonte di un “pregiudizio effettivo, concreto ed attuale” che coincide con il maggior costo del servizio; la condotta lesiva deve pregiudicare i “canoni di efficienza, economicità produttiva ed efficacia” del servizio prestato. Sicuramente la vicenda evidenzia un comportamento illegale di questo Agente di Polizia: la sua vita privata e i suoi rapporti personali sono stati gestiti come ordinario lavoro d’ufficio: telefono, utilizzo della carta carburante a favore di altri, consegna a terzi (poi restituita) di attrezzature informatiche, utilizzo del suo potere per controllare (e punire) un rivale.

Non risulta come si è risolto successivamente il rapporto di lavoro con l’Amministrazione provinciale: sono sicuramente mancati tutti i controlli interni (pensiamo, ad esempio, alla gestione ed il controllo dell’Inventario dei beni mobili in dotazione).

Di Antonio Tirelli