“Servizi pubblici locali”: obbligo di partecipazione agli Enti di governo degli Ato non contrasta con comma 611 della “Legge di stabilità 2015”

La Corte dei conti Emilia Romagna, con la Delibera n. 128 del 16 settembre 2015, chiarisce che la partecipazione e/o costituzione da parte degli Enti Locali in Organismi di natura societaria cui conferire l’esercizio di funzioni amministrative relative all’organizzazione di “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”, in attuazione dell’art. 3-bis, del Dl. n. 138/11, non comporta violazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 611, della “Legge di stabilità 2015”, per l’attuazione dei “Piani di razionalizzazione “delle Società da parte degli Enti Locali.

Infatti, la partecipazione obbligatoria agli Enti di governo

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