Nell’Ordinanza n. 14541 del 13 luglio 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici hanno osservato che l’art. 7, comma 2, del Dlgs. n. 22/97, equipara i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, senza che rilevi la circostanza che l’utente del Servizio provveda direttamente al loro smaltimento, mediante cessione onerosa a terzi. L’eventuale insufficienza del Servizio non costituisce il presupposto per un’eventuale esenzione, ma dà diritto ad una semplice riduzione di tariffa.
Inoltre, in tema di Tarsu, sulla base degli artt. 62 e 64 del Dlgs. n. 507/93, i Comuni devono istituire un’apposita Tassa annuale su base tariffaria che grava su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti sono istituiti.
In conclusione, la Tassa sui rifiuti è dovuta sulla base della mera istituzione e fruibilità da parte dell’utenza del Servizio di “Raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti”, indipendentemente dall’effettivo utilizzo di tale Servizio da parte dell’utente.
La Tassa non è dovuta qualora l’Ente autorizzi l’utente allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità.




