Corte dei conti Umbria, Delibera n. 114 del 16 giugno 2025
L’Amministrazione ha approvato gli adempimenti previsti dalla normativa sulla verifica periodica delle partecipazioni pubbliche, riferendo sulla situazione aggiornata al 31 dicembre 2022 e presentando un “Piano” per valutare se mantenere, modificare, o dismettere, le proprie partecipazioni societarie. Alla data indicata risultavano 3 partecipazioni in Società che operano nei Settori dei Rifiuti, del “Servizio idrico”, e dei Servizi informatici. Dopo l’analisi prevista, l’Ente ha deciso di mantenerle tutte, motivando la scelta con la continuità rispetto alla precedente valutazione, la rilevanza dei servizi svolti e le caratteristiche delle Società stesse. La legge impone agli Enti pubblici ogni anno di verificare tutte le partecipazioni, dirette o indirette, e di predisporre un piano di razionalizzazione se si verificano determinati casi, come attività non consentite, assenza di dipendenti, sovrapposizione di attività, fatturato troppo basso, ripetute perdite, necessità di ridurre costi o aggregare Società. In presenza di almeno uno di questi casi, l’Ente deve adottare misure oppure motivare in modo puntuale la decisione di mantenere la partecipazione. Sono stati richiesti all’Ente alcuni dati e chiarimenti: per quanto riguarda i compensi agli Amministratori, è stato chiesto di confrontare la spesa sostenuta nel 2022 con quella del 2013 per verificare il rispetto del limite dell’80%, ma i dati comunicati non coincidono esattamente con quelli già acquisiti dalla Sezione e manca il dato aggiornato al 2022. In relazione ai costi di funzionamento e alla gestione societaria della partecipata nel Settore idrico, l’Ente ha fornito correttamente i dati contabili, ma ha giustificato la mancanza di accordi con altri soci pubblici facendo riferimento alla propria quota minoritaria. La Sezione osserva che questa spiegazione è generica e non supportata da prove concrete, sottolineando che la frammentazione tra i soci pubblici rappresenta un problema serio e che l’Ente dovrebbe farsi promotore di un accordo per esercitare un controllo efficace. È stato inoltre chiesto di motivare la partecipazione originaria nella Società idrica e indicare eventuali modifiche statutarie. L’Ente ha trasmesso la documentazione richiesta, evidenziando che lo Statuto è stato aggiornato. Tuttavia, la Sezione rileva che la nuova formulazione dello Statuto dichiara la Società come “non a controllo pubblico” nonostante la maggioranza del capitale sia detenuta da Enti pubblici, e precisa che anche in questi casi devono essere attivate forme di controllo. La partecipazione nella Società che gestisce i Rifiuti risulta giustificata perché si tratta di un servizio essenziale, la Società è totalmente pubblica, attiva, sostenibile, e ha ridotto i costi gestionali. Anche la partecipazione nella Società di servizi informatici è motivata: è parte di un Sistema regionale, è frutto di una recente fusione, e i bilanci in pareggio sono coerenti con la sua natura consortile. La mancata adozione, da parte dei soci pubblici in Società a partecipazione mista pubblico-privata, di patti parasociali o di altre forme di consultazione e indirizzo congiunto tra gli Enti pubblici soci rappresenta una vulnerabilità nel modello di governance che deve essere attivamente superata, poiché è preciso dovere degli enti partecipanti, anche se minoritari, assicurarsi che la loro presenza in Società garantisca un effettivo presidio degli interessi pubblici. Lo sostiene la Sezione nell’ambito delle verifiche degli adempimenti previsti dall’art. 20 del Tusp sulla “razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”. Nel corso dell’istruttoria, la Sezione ha chiesto al Comune indicazioni circa le ragioni dell’assenza di un coordinamento o della stipula di patti parasociali tra i soci pubblici per garantire un’unità di indirizzo coerente con le finalità istituzionali fissate dall’art. 4, commi 1 e 2, del Tusp, di particolare rilievo, nello specifico, per l’erogazione del “Servizio idrico integrato”. L’Ente ha giustificato il mancato coordinamento adducendo che la propria quota di partecipazione, del tutto minoritaria (1,907%), limiterebbe la capacità contrattuale, pur affermando di aver sempre tentato di promuovere iniziative di condivisione e di voler continuare in tale direzione. A quest’ultimo riguardo però la Sezione osserva che l’affermazione di aver “da sempre tentato di avviare tutte le iniziative” si configura come una dichiarazione di intenti generica, non supportata da evidenze concrete (ad esempio menzione di atti formali, proposte in sede assembleare, incontri con altri soci). In assenza di questi elementi, appare più una giustificazione che la descrizione di un’azione amministrativa incisiva. Evidenzia quindi che il vero nodo problematico, confermato dalla risposta dell’Ente, è la frammentazione della compagine sociale pubblica. In una Società a capitale misto, la polverizzazione delle quote pubbliche, non ricomposta da strumenti di coordinamento, determina un’asimmetria di potere a vantaggio del socio privato, con il rischio di pretermettere eventuali istanze provenienti dalle comunità amministrate dai soci pubblici. Il Comune, al pari degli altri enti soci pubblici, dovrebbe evolvere da un ruolo passivo a uno di attivo promotore di una governance pubblica coesa. In tal senso, un percorso efficace potrebbe essere quello di promuovere formalmente, superando la logica della limitata capacità contrattuale individuale, la stipula di un patto parasociale (o la formalizzazione di uno strumento equipollente) tra tutti i soci pubblici. Tale strumento dovrebbe mirare a definire obiettivi comuni, strategie di voto concordate sulle materie di maggior rilievo (come l’approvazione del piano industriale e degli investimenti, le politiche tariffarie, la nomina degli amministratori di espressione pubblica) e istituire una sede di consultazione permanente. La Sezione inoltre ricorda che, in relazione alle Società partecipate (anche non a controllo pubblico) non quotate, è previsto l’obbligo di definire (anche in via concordataria con gli altri partner) un sistema di controlli strutturato e organizzato (art. 147-quater, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 – Tuel), e che le attività di controllo devono riguardare sia la definizione preventiva degli obiettivi gestionali ai quali la Società partecipata deve tendere (art. 147-quater, comma 2), sia il monitoraggio periodico sull’andamento delle Società, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati (art. 147-quater, comma 3).