Manutenzione straordinaria su strade provinciali: il Comune può intervenire con proprie risorse se sussiste un interesse pubblico concreto

Corte dei conti Toscana, Delibera n. 128 del 25 giugno 2025

La questione nasce dalla richiesta di sapere se un Comune possa effettuare, a carico del proprio bilancio, interventi di manutenzione straordinaria su un tratto di strada provinciale situato all’interno del centro abitato. La normativa di riferimento assegna agli enti proprietari delle strade l’obbligo di provvedere a manutenzione e gestione (art. 14, del Dlgs. n. 285/1992; artt. 37 e 39 della Legge n. 2248/1865, all. F), distinguendo tra strade comunali, provinciali, regionali e statali (art. 2, commi 5-7, Codice della strada).

Inoltre, l’art. 30 del “Codice della strada”, stabilisce che le opere di sostegno lungo le strade siano a carico dell’ente proprietario se dirette a garantire stabilità e conservazione, o dei privati se finalizzate a sostenere fondi adiacenti, con riparto proporzionale in caso di scopo promiscuo.

La controversia riguarda il fatto che, pur non essendo proprietario della strada, il Comune si trova a dover intervenire per ragioni di sicurezza pubblica e tutela della collettività, sostenendo interamente la spesa.

Da un lato la legge ripartisce rigidamente le competenze manutentive, dall’altro il Comune ha interesse a garantire l’incolumità dei cittadini e la fruibilità della viabilità interna, in virtù delle funzioni generali di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).

La Sezione ha chiarito che il quesito concreto non è ammissibile in quanto troppo specifico, ma ha fornito indicazioni generali: non esistono divieti assoluti che impediscano a un Comune di utilizzare proprie risorse su beni non di sua proprietà, purché ciò risponda a un interesse pubblico concreto riferibile alla collettività e non si traduca in un depauperamento del patrimonio comunale. Questo principio trova fondamento anche nell’art. 118 della Costituzione sul principio di sussidiarietà e nel paragrafo 4.18 dell’allegato 4/3 al Dlgs. n. 118/2011, che contempla la possibilità di miglioramenti su beni di terzi se collegati a utilità per l’Ente.

In conclusione, la Sezione afferma che interventi comunali su strade provinciali sono legittimi se giustificati dall’interesse pubblico (sicurezza e fruibilità), proporzionati e congrui rispetto alle risorse disponibili, e preferibilmente regolati attraverso accordi interistituzionali nel rispetto del principio di leale collaborazione (art. 120, comma 2, della Costituzione).

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