Responsabilità contabile per appropriazione di fondi pubblici: danno erariale, prescrizione e autonomia dal giudizio penale

Corte dei conti Appello, Sentenza n. 177 del 5 novembre 2025

La vicenda riguarda un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile promosso per la sottrazione di ingenti somme di denaro pubblico da parte di una dipendente comunale incaricata della gestione economale. A seguito di controlli interni attivati solo dopo la sua assenza dal servizio, l’amministrazione ha scoperto un sistema articolato di irregolarità contabili fondato su pagamenti duplicati, falsificazione di documenti, utilizzo improprio dei fondi di cassa e alterazione delle scritture, che aveva consentito per anni l’indebita appropriazione di risorse pubbliche. La questione controversa in appello ha riguardato principalmente la corretta quantificazione del danno, la decorrenza della prescrizione e la sussistenza del danno derivante dalla lesione del rapporto sinallagmatico di lavoro.

La Sezione ha chiarito, innanzitutto, che il giudizio contabile è autonomo e indipendente da quello penale e che le somme disposte dal giudice penale a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 322-quater del Cp. non hanno natura risarcitoria, ma costituiscono una sanzione civile accessoria con funzione punitiva, introdotta dalla Legge n. 69/2015, soggetta al principio di irretroattività e parametrata ai proventi del reato. Tali somme non incidono né limitano il risarcimento del danno erariale, che resta integralmente azionabile in sede contabile. Per questo motivo, la quantificazione del danno patrimoniale operata dalla Corte dei conti, corrispondente all’intera somma indebitamente sottratta nel periodo considerato, è stata ritenuta corretta e coerente anche rispetto agli accertamenti compiuti in sede penale, trattandosi di istituti ontologicamente e funzionalmente diversi.

Quanto alla prescrizione, la Sezione ha richiamato l’art. 1, comma 2, della Legge n. 20/1994, interpretato in combinazione con l’art. 2935 del Cc., secondo cui il termine quinquennale decorre dal momento in cui il danno è oggettivamente conoscibile dall’amministrazione e il diritto può essere fatto valere. In presenza di occultamento doloso del danno, la decorrenza è differita al momento della scoperta. Nel caso concreto è stato accertato che la condotta appropriativa era accompagnata da un’attività sistematica e consapevole di dissimulazione, realizzata attraverso falsi giustificativi, alterazione dei documenti contabili e aggiramento dei controlli interni, tale da impedire la percezione del danno secondo l’ordinaria diligenza. Ne consegue che il dies a quo della prescrizione coincide con la data dell’ispezione amministrativa che ha disvelato l’illecito, con conseguente tempestività dell’azione risarcitoria. Con riferimento al danno da lesione del rapporto sinallagmatico, la Sezione ha affermato che non è necessario dimostrare una riduzione quantitativa della prestazione lavorativa, essendo sufficiente accertare che una parte significativa del tempo di servizio sia stata utilizzata per attività illecite estranee ai doveri d’ufficio. Nel giudizio contabile trova applicazione il criterio del “più probabile che non” e, considerata la natura delle condotte, strettamente connesse alle funzioni esercitate, è stato ritenuto altamente probabile che esse siano state poste in essere durante l’orario di lavoro. La quantificazione equitativa del danno, in assenza di elementi idonei a dimostrare una diversa misura, è stata quindi ritenuta legittima. Alla luce di tali considerazioni, la Sezione ha respinto l’appello, confermando integralmente la Sentenza di primo grado.