Lo scioglimento del Consiglio comunale per mancato bilancio in “Dissesto”

Corte Costituzionale, Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025

Un Tribunale amministrativo ha messo in discussione la legittimità costituzionale di alcune norme del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), rappresentate in particolare degli artt. 259, comma 1, 261, comma 4, e 262, comma 1. Il dubbio riguarda la previsione secondo cui, se il Consiglio comunale di un Ente dichiarato in “Dissesto” non approva entro 3 mesi l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, scatta automaticamente lo scioglimento del Consiglio stesso.

Secondo il Tar tale automatismo sarebbe irragionevole perché assimilerebbe il semplice ritardo a fatti ben più gravi previsti dall’art. 141, comma 1, lett. a), del medesimo Tuel, ossia atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, o gravi motivi di ordine pubblico. Il Tribunale ha ritenuto che questa disciplina vìoli gli artt. 3 (Principio di uguaglianza), 5 (Autonomia degli Enti Locali), 51 (Diritto all’elettorato passivo), 97 (Buon andamento della Pubblica Amministrazione) e 114 (Riconoscimento degli Enti Locali come autonomie) della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha esaminato la questione e ha dichiarato inammissibili le censure rivolte agli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del Tuel, poiché non rilevanti nel caso concreto, mentre ha ritenuto non fondate le censure relative all’art. 262, comma 1. Secondo la Corte, un Ente che ha dichiarato il “Dissesto” ha già manifestato una violazione grave e persistente dei Principi di equilibrio e responsabilità finanziaria previsti dall’art. 97, comma 1, della Costituzione e, più in generale, dagli artt. 81, 119 e 120 della Costituzione. L’obbligo di approvare entro 3 mesi l’ipotesi di bilancio riequilibrato rappresenta una condizione minima per dimostrare la capacità di governare e risanare l’Ente. Il mancato rispetto di questo termine perentorio giustifica lo scioglimento del Consiglio comunale, così come disposto dall’art. 262, comma 1, che rinvia all’art. 141, comma 1, lett. a), del Tuel.

La Corte ha ritenuto ragionevole questa disciplina, distinguendola da quella applicabile agli Enti in condizioni normali, per i quali lo scioglimento per mancata approvazione del bilancio di previsione (art. 141, comma 1, lett. c), può essere preceduto da un termine aggiuntivo di 20 giorni concesso dal Prefetto (art. 141, comma 2).

Secondo i Giudici costituzionali, le situazioni sono diverse e giustificano un trattamento differenziato senza violare l’art. 3 della Costituzione.  Inoltre, la previsione dello scioglimento non compromette il principio di rappresentanza democratica tutelato dagli artt. 51 e 114 della Costituzione, perché consente ai cittadini di eleggere nuovi amministratori attraverso elezioni libere.  Infine, la Corte ha affermato che la norma censurata è parte di un sistema di garanzie volto a ristabilire l’equilibrio finanziario dell’Ente Locale, tutelando così il buon andamento dell’Amministrazione pubblica in base all’art. 97 della Costituzione.

Per questi motivi, la Corte ha confermato la legittimità dell’art. 262, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, dichiarando non fondate le questioni sollevate.