Nella Sentenza n. 781 del 3 settembre 2015 della Corte dei conti Sicilia, la Sezione ha riconosciuto la responsabilità contabile di una Società che aveva avuto in concessione da un Ente, per alcune entrate, il “Servizio di accertamento e riscossione” e, per altre, il solo “Servizio di riscossione”. In sostanza, la Società ha omesso di versare, nelle casse dell’Ente, le somme riscosse a titolo di tributi. La Sezione precisa che la qualifica di Agente contabile compete, non solo ai dipendenti pubblici, ma a tutti coloro – compresi i privati – che instaurino con la Pubblica Amministrazione un rapporto di servizio, anche meramente fattuale, nella gestione di beni pubblici o nel maneggio di denaro. Pertanto, la figura dell’Agente contabile è caratterizzata dall’elemento fattuale del maneggio di denaro, beni e valori di pertinenza pubblica, e si riscontra quindi in ogni soggetto che svolga attività comportanti il maneggio suddetto, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa o in un contratto, e può perfino mancare del tutto. Conseguentemente, la Sezione ha riconosciuto la responsabilità contabile della Società, venuta meno agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell’Ente, in base ai quali le somme riscosse dovevano essere versate nelle casse comunali alle scadenze stabilite. Dunque, i Concessionari della riscossione delle entrate locali sono assimilabili agli Agenti contabili degli Enti Locali, ed in quanto tali assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale.
Sentenza n. 781 del 3 settembre 2015 della Corte dei conti Sicilia




