Corte dei conti Sardegna, Delibera n. 147 del 22 settembre 2025
La questione riguarda un Decreto di ricostruzione della carriera di un docente, sottoposto al controllo successivo di legittimità ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. n. 123/2011. Il nodo centrale è se i periodi di aspettativa e semi-aspettativa sindacale non retribuite possano essere considerati utili ai fini dell’anzianità e della progressione economica. Secondo l’organo di controllo contabile, solo il distacco sindacale retribuito può essere equiparato a servizio effettivo e rilevante per la carriera, come stabilito dall’art. 7 del Ccnq 2017. L’aspettativa non retribuita, invece, sospende il rapporto di lavoro e non può produrre effetti sull’anzianità, salvo una chiara previsione normativa. Anche la giurisprudenza amministrativa ha più volte escluso la possibilità di computare questi periodi. Diversa la posizione dell’amministrazione scolastica, che aveva sostenuto la legittimità del provvedimento richiamando vecchie disposizioni contrattuali, manuali operativi e persino un parere legale. Tali argomenti, tuttavia, non sono stati ritenuti fondati: le clausole contrattuali citate si riferiscono infatti solo all’aspettativa retribuita, mentre i manuali non hanno valore di fonte normativa. La Sezione ha dunque dichiarato illegittimo il Decreto, poiché ha riconosciuto come utili ai fini della progressione periodi di sospensione dell’attività lavorativa privi di base giuridica. Nella motivazione viene ribadita la netta distinzione tra distacco e aspettativa. Nel distacco il lavoratore continua a prestare attività, pur a beneficio di un soggetto diverso, e il datore di lavoro resta tenuto al trattamento economico e contributivo. Nell’aspettativa non retribuita, invece, il rapporto è sospeso e non vi è prestazione lavorativa né obbligo di retribuzione. Alla luce di tale differenza, il periodo di aspettativa sindacale non retribuita non può essere conteggiato come servizio utile. Tuttavia, la Sezione ha anche sottolineato come una disciplina così rigida rischi di entrare in tensione con il diritto di libertà sindacale, riconosciuto dalla Costituzione (artt. 2 e 39), dalla Cedu e dalle Convenzioni internazionali. Per questo motivo, la Sezione auspica un intervento normativo che consenta di bilanciare esigenze di finanza pubblica e tutela dei diritti, ad esempio prevedendo il riconoscimento parziale di tali periodi ai fini della carriera.





