Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 294 del 19 settembre 2025
La questione riguarda un Comune in cui il Sindaco è stato sospeso e il Vicesindaco ha assunto le funzioni vicarie. Si chiede se a quest’ultimo spetti l’indennità nella misura prevista per il Sindaco oppure quella ordinaria del Vicesindaco.
La Sezione richiama l’art. 82 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che disciplina le indennità degli amministratori locali, e i Decreti ministeriali che fissano gli importi. Secondo la normativa vigente, l’indennità del Vicesindaco è determinata in misura percentuale rispetto a quella del Sindaco (pari al 50% nei Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti), indipendentemente dal fatto che svolga o meno le funzioni vicarie. Di conseguenza, anche se il Vicesindaco esercita stabilmente i poteri del Sindaco sospeso, non gli spetta l’indennità piena prevista per il titolare, ma solo quella ridotta prevista per la sua carica.





