Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 348 del 4 agosto 2025
Nella fattispecie in esame, i Giudici hanno stabilito che l’incarico di capo dell’Avvocatura comunale non può essere conferito a un dirigente nominato con contratto a termine attraverso la procedura prevista dall’art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), perché tale scelta contrasta con i principi di autonomia, indipendenza, stabilità e continuità che l’art. 23 della Legge professionale forense impone come garanzia essenziale per gli avvocati degli Enti pubblici.
Nella decisione, il Collegio ha osservato che l’attribuzione dell’incarico di vertice dell’Avvocatura tramite un contratto a termine comporta un rischio evidente: l’attività dell’Avvocato-Capo potrebbe essere influenzata dalla prospettiva di rinnovo o meno dell’incarico, con conseguente condizionamento della sua autonomia professionale e della capacità di difendere l’ente in modo imparziale ed efficace. La Legge professionale, invece, tutela in maniera rafforzata la figura dell’avvocato pubblico, imponendo che essa operi con piena indipendenza e continuità, a salvaguardia dell’interesse dell’Amministrazione e della correttezza dell’azione difensiva. Da tale principio discende un limite preciso alla discrezionalità organizzativa degli Enti Locali. La libertà di scelta dell’Amministrazione nella configurazione delle proprie strutture deve arrestarsi di fronte alle guarentigie poste a presidio della funzione legale, che richiedono l’istituzione di un’Avvocatura strutturata in modo autonomo e indipendente, capace di inserirsi nell’organizzazione comunale ma senza subire condizionamenti derivanti dalla temporaneità o dalla natura fiduciaria dell’incarico. Il Tar ha pertanto dichiarato inefficaci i provvedimenti che avevano conferito l’incarico dirigenziale ex art. 110 del Tuel e quelli connessi, ordinando al Comune di conformarsi al giudicato mediante una riorganizzazione dell’Avvocatura rispettosa dei principi di autonomia e indipendenza professionale.


