Corte dei conti Campania, Delibera n. 216 del 25 ottobre 2025
Un’Amministrazione comunale ha formulato una richiesta di chiarimento sull’interpretazione dell’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023, come modificato dapprima dal Dlgs. n. 209/2024 e successivamente dall’art. 2 del Dl. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 105/2025. La questione riguarda la possibilità di inserire il personale assunto ai sensi dell’art. 90 del Dlgs. n. 267/2000 nei gruppi di lavoro per l’attribuzione degli incentivi tecnici previsti dal “Codice dei Contratti pubblici”. Il dubbio nasce dal fatto che le modifiche normative hanno ampliato la platea dei potenziali beneficiari sostituendo la parola “dipendenti” con “personale” e richiamando genericamente il “personale interno all’amministrazione”, mentre l’Allegato I.10 al “Codice” disciplina le modalità di costituzione dei gruppi di lavoro e le attività incentivabili senza specificare categorie di personale. La Sezione rileva che l’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 prevede che le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinino una quota degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a incentivi per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale, nonché per l’acquisto di beni e tecnologie, la formazione e la copertura assicurativa obbligatoria. Le modifiche introdotte dal Dlgs. n. 209/2024 e dal Dl. n. 73/2025, convertito in Legge n. 105/2025, hanno ampliato la platea dei destinatari, consentendo anche al personale con qualifica dirigenziale di percepire incentivi, derogando al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 24, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001. L’Allegato I.10 al Dlgs. n. 36/2023 individua in modo tassativo le attività tecnico-gestionali incentivabili, tra cui programmazione della spesa per investimenti, progettazione, direzione lavori, validazione, collaudo e altre funzioni strettamente connesse alle procedure di affidamento. L’art. 90 del Dlgs. n. 267/2000 disciplina invece il personale assunto per funzioni di supporto agli organi politici, prevedendo al comma 3-bis il divieto di attribuire compiti gestionali anche nel caso di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale. Tale previsione si fonda sul Principio di separazione tra politica e amministrazione di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 165/2001, che riserva agli Organi politici funzioni di indirizzo e controllo e alla dirigenza le funzioni gestionali. Secondo la Sezione, le attività per cui è previsto l’incentivo tecnico rientrano chiaramente tra le funzioni gestionali e devono essere svolte da personale tecnico-amministrativo dell’ente, mentre il personale assunto ex art. 90 del Tuel non può per legge svolgere tali compiti. La sua inclusione nei gruppi di lavoro incentivati non è quindi compatibile con l’ordinamento vigente e violerebbe la netta separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa voluta dal legislatore. Pertanto, il personale assunto ai sensi dell’art. 90 del Tuel non può essere inserito nei gruppi di lavoro per l’erogazione degli incentivi tecnici previsti dall’art. 45 e dall’Allegato I.10 del Dlgs. n. 36/2023, poiché tali attività rientrano tra le funzioni gestionali riservate ad altre categorie di personale.





