Corte dei conti Valle d’Aosta, Sentenza n. 34 del 30 luglio 2025
Un Militare è stato condannato dalla Corte dei conti per avere partecipato, senza autorizzazione, a un’attività commerciale di vendita di auto e ricambi formalmente intestata alla convivente, ma da lui gestita nei rapporti con i clienti e nei profitti. La Procura contabile ha chiesto la restituzione della metà degli utili (13.092 euro), richiamando l’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001, che vieta ai dipendenti pubblici incarichi retribuiti non autorizzati, principio rafforzato dalla “Legge Anticorruzione” del 2012. Il Giudice ha ricordato che il rapporto pubblico è improntato all’esclusività (art. 98 della Costituzione), e che per i Militari il divieto è ancora più rigoroso (artt. 894 e 896 del Dlgs. n. 66/2010). E’ stato così applicato l’orientamento consolidato delle Sezioni Riunite (Delibera n. 26/2019), secondo cui i compensi da attività non autorizzata vanno riversati, senza necessità di provare un danno specifico, prendendo invece le distanze dalla più recente Sentenza n. 1/2025, che distingue tra incompatibilità “relative” e “assolute”, ritenendo che l’art. 53 si applichi in entrambi i casi, per evitare che il dipendente infedele trattenga guadagni illeciti. Accertata la condotta, anche sulla base delle ammissioni del militare e della convivente, la Sezione ha ravvisato il dolo e lo ha condannato a restituire 13.092 Euro, oltre alle spese di giudizio.





