Concorsi: discrezionalità tecnica della Commissione nella gestione della procedura

Tar Lazio, Sentenza n. 16288 del 16 settembre 2025

Una candidata a un concorso per assistente amministrativo, esclusa per non aver raggiunto la soglia minima nella prova scritta, ha impugnato gli atti sostenendo due violazioni: l’inserimento di domande di diritto costituzionale, non previste dal Bando, e la penalizzazione di 0,25 punti per risposta errata, ritenuta illegittima. I Giudici hanno chiarito che i quesiti contestati rientravano comunque nel diritto amministrativo o nelle conoscenze di base richieste, e che anche eliminando le penalità la candidata non avrebbe comunque superato la prova, secondo il principio della “prova di resistenza”. Quanto alla penalizzazione, il Giudice ha rileavato che i criteri erano stati fissati e comunicati prima delle prove, nel rispetto della normativa (art. 12 del Dpr. n. 487/1994) e dei Principi di trasparenza e par condicio. La Sentenza in questione ha ribadito che la discrezionalità tecnica delle commissioni concorsuali è ampia e può essere censurata solo in caso di illogicità manifesta o travisamento dei fatti, circostanze non riscontrate. In conclusione, il ricorso è stato respinto: il concorso è stato ritenuto regolare e la decisione della commissione legittima.

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