di Francesco Vegni
Il testo del quesito:
“La nostra ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) ha appaltato ad una Cooperativa sociale il Servizio di ‘Guardia medica Ginecologia/Ostetricia’. Chiediamo se tale Servizio sconta il regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 18) del Dpr. n. 633/72 (‘… prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona …’) oppure il regime di imponibilità Iva ad aliquota 5% in quanto svolto da Cooperativa sociale”.
La risposta dei ns. esperti:
La Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/72, stabilisce che sono soggette all’aliquota Iva del 5% “le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, comma 1, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da Cooperative sociali e loro Consorzi …”.
Il citato n. 27-ter riporta le seguenti categorie di soggetti:
- anziani ed inabili adulti;
- tossicodipendenti;
- malati di Aids;
- handicappati psicofisici;
- minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
- persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo;
- persone detenute;
- donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
È possibile dunque affermare che le Cooperative sociali e loro Consorzi applicano l’aliquota Iva del 5% alle prestazioni di cui al n. 18), dell’art. 10, del Decreto Iva (“… prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona …”), solo se rese in favore dei soggetti indicati al sopra citato n. 27-ter), del comma 1, dell’art. 10, del Dpr. n. 633/1972.
Riguardo al caso di specie quindi, in via generale il Servizio di “Guardia medica Ginecologia/Ostetricia” risulta a ns. avviso soggetto al regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, anche se svolto da Cooperativa sociale, tranne il caso in cui i destinatari di tale Servizio, da individuare nello specifico anche sulla base delle informazioni fornite dal committente, rientrino nelle categorie sopra citate.


