Corte dei conti Veneto, Sentenza n. 296 del 2 settembre 2025
Un’Associazione sportiva aveva ricevuto per più anni Contributi pubblici per organizzare eventi, presentando rendicontazioni non veritiere sulle entrate e sulle spese. Così facendo aveva fatto apparire un disavanzo inesistente, coperto ogni anno con la sovvenzione massima concessa dall’amministrazione.
La Procura contabile ha contestato un danno erariale pari all’intero importo dei contributi percepiti, ritenendo che le somme fossero state ottenute con autocertificazioni mendaci, condotta che integra ipotesi penalmente rilevanti (art. 316 del Cp. e art. 494 del Cp.) e che, sul piano amministrativo, comporta la revoca totale del contributo ai
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