Corte dei conti Marche, Sentenza n. 157 del 3 settembre 2025
La Sentenza riguarda un giudizio di conto avviato nei confronti di un Responsabile comunale per la gestione di beni mobili. La Sezione chiarisce che, ai sensi dell’art. 93 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), sono tenuti a rendere il conto giudiziale solo i consegnatari con debito di custodia, cioè coloro che gestiscono beni in deposito o magazzino con obbligo restitutorio. Chi invece ha soltanto un debito di vigilanza sui beni utilizzati dagli uffici non è obbligato a presentare il conto giudiziale (art. 32 del Rd. n. 827/1924, art. 10 del
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