Concorsi pubblici: in G.U. il Decreto per i candidati con disturbi specifici di apprendimento

È stato pubblicato, in G.U. n. 307/2021, il Decreto 9 novembre 2021 adottato dal Ministro per la P.A., di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in attuazione dell’art. 3, comma 4-bis,del Dl. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021.

Il Decreto individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e dai loro Enti strumentali, a tutti i soggetti con Disturbi specifici di apprendimento (Dsa) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento  dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

La mancata adozione delle suddette misure comporta la nullità dei Candidati.

Il candidato con diagnosi di Dsa dovrà fare esplicita richiesta della misura di cui necessita, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’Asl di riferimento o da equivalente Struttura pubblica, la cui adozione sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.

Nello specifico, le misure riconoscibili sono:

– prova sostitutiva, consistente nella possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, per i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e disortografia;

– strumenti compensativi, che riconoscono la possibilità di utilizzo di programmi di videoscrittura, di lettura vocale o la calcolatrice per i candidati che presentino difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo;

– prolungamento dei tempi stabiliti per le prove, che non eccedano il 50% del tempo assegnato per la prova.