“Covid-19”: varate le nuove regole per il contenimento dell’epidemia

E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, il Dl. 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da ‘Covid-19’ e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. Il Decreto è stato approvato il 29 dicembre 2021 nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri n. 54 del 2021. Il Provvedimento prende le mosse dal riacutizzarsi dell’emergenza epidemiologica e prevede che dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello Stato di emergenza sia ampliato l’uso del “Green pass” rafforzato alle seguenti attività:

  • Alberghi e Strutture ricettive;
  • Feste conseguenti alle Cerimonie civili o religiose;
  • Sagre e Fiere;
  • Centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • Piscine, Centri natatori, Sport di squadra e Centri benessere anche all’aperto;
  • Centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, il “Green Pass rafforzato” è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il Trasporto pubblico locale o regionale.

Il testo del Decreto prevede inoltre che la quarantena precauzionale non sia applicata a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al “Covid-19” nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare, se sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Per quanto riguarda le capienze, saranno consentite al massimo al 50% per gli Impianti all’aperto e al 35% per gli Impianti al chiuso.