E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, il Dl. 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da ‘Covid-19’ e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. Il Decreto è stato approvato il 29 dicembre 2021 nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri n. 54 del 2021. Il Provvedimento prende le mosse dal riacutizzarsi dell’emergenza epidemiologica e prevede che dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello Stato di emergenza sia ampliato l’uso del “Green pass” rafforzato alle seguenti attività:
- Alberghi e Strutture ricettive;
- Feste conseguenti alle Cerimonie civili o religiose;
- Sagre e Fiere;
- Centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- Piscine, Centri natatori, Sport di squadra e Centri benessere anche all’aperto;
- Centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre, il “Green Pass rafforzato” è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il Trasporto pubblico locale o regionale.
Il testo del Decreto prevede inoltre che la quarantena precauzionale non sia applicata a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al “Covid-19” nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare, se sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Per quanto riguarda le capienze, saranno consentite al massimo al 50% per gli Impianti all’aperto e al 35% per gli Impianti al chiuso.




