“Ppp” pluriennale e copertura finanziaria nel Programma triennale: i chiarimenti del Mit

Il Mit, con il Parere n. 4034/2026, ha fornito un chiarimento operativo sulla corretta imputazione della copertura finanziaria per gli Interventi in “Partenariato pubblico-privato” (“Ppp”) inseriti nel Programma triennale

Il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 4034 del 5 febbraio 2026, ha fornito un chiarimento operativo su un tema ricorrente nella programmazione degli investimenti: la corretta imputazione della copertura finanziaria per gli Interventi in “Partenariato pubblico-privato” (“Ppp”) inseriti nel Programma triennale.

Il quesito riguardava in particolare un’operazione di “Ppp” pluriennale con avvio dalla seconda annualità del Programma: ai fini dell’inserimento in programmazione, l’Ente deve disporre fin da subito dell’intera copertura finanziaria dell’intervento oppure può ripartire gli importi sulle singole annualità, secondo l’andamento effettivo della spesa ?

Il quadro normativo di riferimento

La questione si inserisce nel Sistema della programmazione disciplinato dal Dlgs. n. 36/2023 (“Codice dei Contratti pubblici”).

L’art. 175 del “Codice” prevede che le Amministrazioni adottino il Programma triennale delle esigenze pubbliche soddisfabili mediante “Ppp”. Tuttavia, tale programmazione non costituisce un documento autonomo, ma confluisce nel Sistema unitario della programmazione previsto dall’art. 37 del “Codice”, relativo a lavori, servizi e forniture.

L’art. 37 stabilisce, tra l’altro, il Principio di coerenza con i documenti di pianificazione e con il bilancio, mentre l’Allegato “I.5” disciplina operativamente le modalità di compilazione delle Schede del Programma e le condizioni per l’inserimento degli Interventi nell’Elenco annuale. Tra tali condizioni rientra la previsione della copertura finanziaria e l’indicazione delle fonti di finanziamento.

Il nodo interpretativo: copertura integrale o per annualità

Il quesito posto al Mit riguarda il significato concreto della coerenza con il bilancio, in particolare nel caso di Interventi di “Ppp” con durata pluriennale.

Il Supporto giuridico ha richiamato, a tal proposito, i chiarimenti già presenti nelle Faq del Servizio “Contratti pubblici”, che precisano come:

  • la coerenza con il bilancio si traduce nella previsione della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell’Intervento;
  • gli importi devono essere ripartiti tra le annualità del Programma in modo coerente con la distribuzione effettiva o prevista della spesa;
  • le annualità del Programma coincidono con il triennio di riferimento, mentre le somme eccedenti confluiscono nella voce relativa alle annualità successive.

Il criterio-guida è dunque quello della competenza finanziaria, non quello dell’impegno integrale anticipato.

La risposta del Mit sul “Ppp” pluriennale

Alla luce delle norme del “Codice” e dei chiarimenti operativi già forniti dal Ministero, il Parere n. 4034/2026 conferma che:

  • il “Ppp” deve essere inserito nella programmazione triennale secondo le regole dell’art. 37;
  • la copertura finanziaria deve essere prevista in coerenza con le annualità interessate e con il bilancio dell’Ente;
  • gli importi devono essere distribuiti nel triennio secondo la reale o prevista scansione temporale della spesa.

Non è quindi richiesto che l’Ente stanzi fin dall’inizio l’intero valore complessivo del “Partenariato”.

La coerenza con il bilancio non implica una copertura totale anticipata, ma una corretta articolazione finanziaria per annualità.

Le implicazioni operative per gli Enti

Il chiarimento ministeriale conferma un’impostazione già desumibile dal Sistema della programmazione del “Codice”:

  • il “Ppp” segue le stesse regole di programmazione degli altri Interventi;
  • la copertura finanziaria deve essere coerente con il bilancio e con la distribuzione temporale della spesa;
  • le quote relative agli anni successivi al triennio devono essere indicate nelle apposite voci di programmazione pluriennale.

Ne deriva che, in sede di programmazione, gli Enti devono concentrarsi sulla coerenza tra cronoprogramma finanziario e bilancio, evitando, sia sottostime delle risorse necessarie, sia impropri stanziamenti integrali anticipati.

Foto: Carlo DaniCC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons