Comunicazioni consiliari: Dait, “convocazioni valide tramite Pec istituzionale dell’Ente”

Il Dait ha affrontato la questione relativa all’uso delle caselle di posta elettronica certificata per le comunicazioni ai Consiglieri comunali nel Parere n. 30506 del 10 ottobre 2025, pubblicato sul Portale del Ministero dell’Interno

Il Dait ha affrontato la questione relativa all’uso delle caselle di posta elettronica certificata per le comunicazioni ai Consiglieri comunali nel Parere n. 30506 del 10 ottobre 2025, pubblicato il 9 gennaio 2026 sul portale del Ministero dell’Interno.

Il Dipartimento ha preso in esame la segnalazione trasmessa da una Prefettura, riguardante la richiesta di un Consigliere che aveva domandato di ricevere convocazioni e comunicazioni esclusivamente sulla propria Pec personale, lamentando che l’amministrazione continuasse invece a utilizzare la casella Pec istituzionale assegnata ai componenti del Consiglio.

Nel valutare il caso, il Dait ha richiamato l’art. 38 del Dlgs. n. 267/2000, che demanda al Regolamento consiliare, approvato a maggioranza assoluta, la disciplina delle modalità di convocazione. Ha ricordato inoltre il principio, affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui in assenza di una forma vincolata prevista da Legge, Statuto o Regolamento, la comunicazione dell’avviso di convocazione segue il criterio della libertà delle forme, purché idonee a garantire la conoscibilità dell’atto.

Il Dipartimento ha evidenziato che, nel caso esaminato, l’Ente ha messo a disposizione di ciascun consigliere una Pec istituzionale con dominio comunale, destinata alle comunicazioni ufficiali tra amministrazione e rappresentanti elettivi. Tale casella costituisce lo strumento ordinario e appropriato per il dialogo istituzionale, mentre la Pec personale del consigliere riceve anche corrispondenza privata e non può essere considerata domicilio digitale per i rapporti interni all’Ente.

Richiamando l’art. 3‑bis del Dlgs. n. 82/2005, il Dait ha ribadito la distinzione tra il domicilio digitale del cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli strumenti di comunicazione utilizzati da chi esercita una funzione pubblica all’interno dell’Ente.

Alla luce di tali considerazioni, il Dipartimento ha concluso che il Consigliere non abbia potuto pretendere l’invio delle convocazioni esclusivamente alla propria Pec personale, essendo pienamente legittimo l’utilizzo della Pec istituzionale assegnata dall’Amministrazione.