Il Dait ha esaminato la questione della sostituzione dei componenti delle Commissioni consiliari nell’ambito del Parere n. 29633 del 3 ottobre 2025, pubblicato il 9 gennaio 2026 sul Portale del Ministero dell’Interno.
Il Dipartimento ha valutato la segnalazione trasmessa da una Prefettura che aveva richiesto un chiarimento in merito ad una disposizione del Regolamento comunale sulle Commissioni. Tale norma prevedeva che un Consigliere impossibilitato a partecipare potesse essere sostituito, in mancanza di un collega del proprio gruppo, anche da una persona esterna al Consiglio comunale.
Il Dait ha richiamato l’art. 38, comma 6, del Tuel, che stabilisce che le Commissioni consiliari sono costituite “nel proprio seno”, quindi esclusivamente da Consiglieri comunali, ricordando inoltre i precedenti orientamenti della Direzione, che confermano che la sostituzione è ammissibile solo se effettuata con un altro Consigliere, appartenente allo stesso gruppo, e non con soggetti estranei all’Assemblea.
Il Dipartimento ha osservato che il Regolamento comunale, a seguito di un emendamento, aveva già previsto tale limite per le sole Commissioni Affari generali e istituzionali; tuttavia, ha invitato l’Ente ad adeguare l’intera disciplina, estendendo a tutte le Commissioni il Principio secondo cui eventuali sostituzioni possono essere effettuate esclusivamente da altri Consiglieri comunali.


