Corte dei conti Calabria, Sentenza n. 216 del 1° ottobre 2025
Nella fattispecie in esame, la Sezione chiarisce che un giudizio di conto non può procedere se manca un valido atto di parifica. Secondo l’art. 140, comma 3, del “Codice della Giustizia contabile”, solo il deposito del conto giudiziale parificato abilita l’agente contabile a rappresentare l’amministrazione in giudizio. Ciò significa che il conto deve essere accompagnato da una formale attestazione di conformità tra le risultanze del conto e le scritture contabili dell’amministrazione. Questa dichiarazione di concordanza, prevista dall’art. 618 del Rd. n. 827/1924, è indispensabile per il deposito
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