Le Società partecipate pubbliche devono nominare sempre un Organo di controllo, indipendentemente dai limiti del Codice civile

Corte dei conti Emilia-Romagna, Delibera n. 150 dell’11 novembre 2025

Nel caso in questione, la Sezione, nell’ambito dell’indagine programmata sulla certezza e attendibilità dei saldi di bilancio e sulla corretta applicazione dei compiti intestati agli organi di revisione ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j), del Dlgs. n. 118/2011, ha rilevato che tutte le Società partecipate da Enti Locali devono disporre di un Organo di controllo, senza alcuna eccezione, anche quando non ricorrano i presupposti dimensionali previsti dall’art. 2477 del Cc. per le Società a responsabilità limitata. Il “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”,

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