Irap: l’Agenzia ricorda che la compensazione del credito maturato con il metodo retributivo può avvenire solo verticalmente

L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito all’utilizzo del credito Irap maturato dagli Enti pubblici, in compensazione verticale. L’Ente pubblico istante ha chiesto il corretto trattamento da applicare all’utilizzo del credito Irap maturato dagli Enti pubblici in compensazione verticale del debito del medesimo tributo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 62 del 3 marzo 2026, ha fornito precisazioni in merito all’utilizzo del credito Irap maturato dagli Enti pubblici, in “compensazione verticale”.

Il Collegio sindacale di un Ente pubblico che determina l’Irap sulla base del “metodo retributivo”, di cui all’art. 10-bis, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, e che aveva chiuso la Dichiarazione “Irap 2024” (anno 2023) con un saldo a credito di oltre Euro 6 milioni rilevato nel rigo IR32, aveva manifestato perplessità in merito alla “compensazione verticale” tramite Modello “F24EP

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