Nella Sentenza n. 20026 del 7 ottobre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 40, del Dl. n. 262/06, convertito con modificazioni in Legge n. 286/06, secondo cui nelle unità immobiliari censite nelle Categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, detti requisiti vanno valutati alla stregua del combinato disposto degli artt. 5 del Rd. n. 652/39 e 40 del Dpr. n. 1142/49, essendo ad essi estranea la destinazione dell’unità immobiliare urbana all’esercizio di attività lucrativa.






