Accertamento catastale: Terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggetto di concessione demaniale marittima

Nell’Ordinanza n. 8732 dell’11 maggio 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che l’imposizione Ici sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento. In particolare, nel caso di specie, è stato escluso che gli immobili costituenti un Terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggetto di concessione demaniale marittima, fossero compresi in Categoria “E/1” e fossero quindi soggetti all’’esenzione Ici di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992.