Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26618 del 14 ottobre 2024
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte rileva che una volta sottoscritto l’atto di accertamento con adesione, non è più possibile impugnare l’originario atto impositivo, poiché ciò equivarrebbe a una revoca unilaterale dell’accordo da parte del contribuente, cosa che la normativa non permette.
L’atto di accertamento con adesione stabilisce in modo definitivo il rapporto tributario tra l’amministrazione e il contribuente. Tuttavia, se il contribuente non effettua il pagamento entro i termini stabiliti, il rapporto sarà disciplinato esclusivamente dall’originario atto impositivo.


