Corte di Cassazione – Sentenza 16959 dell’11 agosto 2016
Con la Sentenza n. 16959 dell’11 agosto 2016, la Suprema Corte ha condannato un Comune pugliese Capoluogo di Provincia a pagare ad Equitalia una cartella di Euro 8.438.368,46 a titolo di Iva, che era stata notificata all’Ente il 27 settembre del 2007 e che l’Ente stesso aveva impugnato e non pagato perché arrivata dopo la dichiarazione di dissesto dell’Ente avvenuta nel 2006.
La Suprema Corte ha rilevato che, in base alla Dlgs. n. 267/00, dalla data della dichiarazione di dissesto dell’Ente Locale e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l’Ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell’Ente Locale, né alcuna sostituzione dell’Organo della procedura agli Organi istituzionali dell’Ente.
L’Ente dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione dell’Organo della procedura agli Organi istituzionali dell’Ente, nei cui confronti perciò possono continuare ad essere promosse le ordinarie azioni di cognizione; per tale motivo, il creditore può sempre rinunciare all’inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell’Organo straordinario di liquidazione e proporre una domanda giudiziale di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso l’Ente Locale, da far valere in via esecutiva nei confronti dell’Ente pubblico tornato in bonis, restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto.
Tuttavia, i Giudici di legittimità evidenziano come la disciplina sul dissesto degli Enti Locali, mentre proibisce le azioni esecutive pure, ammette quelle a contenuto di cognizione; ne deriva che il Fisco, anche dopo la dichiarazione di dissesto, può procedere ad accertamento fiscale nei confronti dell’Ente Locale mediante notifica dell’atto impositivo all’Organo istituzionale dell’Ente e non all’Organo straordinario di liquidazione.
Pertanto, è devoluta all’Organo istituzionale dell’Ente secondo le regole ordinarie e non all’Organo straordinario di liquidazione la competenza a promuovere opposizione davanti al Giudice tributario.
La stessa cosa vale per la consequenziale cartella di pagamento da far valere in via esecutiva nei confronti dell’Ente pubblico una volta che sia tornato in bonis, non potendo essere intraprese azioni esecutive nei confronti dell’Ente sino all’approvazione del rendiconto dell’Organo straordinario di liquidazione. Infatti, la cartella è atto di riscossione e non di esecuzione forzata avente duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordinario. Perciò, la notifica della cartella all’Organo istituzionale dell’Ente non è illegittima, essendo precluse, nelle more della procedura di dissesto, solo le azioni esecutive nei confronti dell’Ente, ma mai quelle di accertamento.
di Carolina Vallini




