Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10947 del 23 aprile 2024
Nella fattispecie in esame, in tema di accertamento delle Imposte, la modifica dell’avviso originario in senso riduttivo non costituisce una nuova pretesa tributaria, bensì una riduzione di quella iniziale. Pertanto, non si tratta di un nuovo atto, ma di una revoca parziale di quello precedente.
Di conseguenza, in sede processuale, tale modifica non determina la cessazione della materia del contendere, poiché persiste l’interesse della Pubblica Amministrazione a ottenere il riconoscimento del proprio credito tributario e quello del contribuente a contestare tale pretesa. Pertanto, l’Autorità giudiziaria deve pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale.