Accertamento: sottoscrizione e nullità dell’accertamento

Nella Sentenza n. 115/1/15 del 3 settembre 2015 della Ctp Sondrio, i Giudici affermano che è infondata la richiesta di nullità dell’accertamento in quanto lo stesso risulta legittimamente sottoscritto da funzionario regolarmente delegato dal capo dell’ufficio. Né può avere alcuna conseguenza sulla validità dell’atto impugnato la Sentenza della Corte Costituzionale n. 37/15 poiché è la stessa Sentenza a sostenere che, “considerando le regole organizzative interne dell’Agenzia delle Entrate e la possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per l’adozione di atti di competenza dirigenziale come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell’atto dall’ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all’esterno la volontà, la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata. Pertanto, i Giudici affermano che la questione relativa alla validità degli incarichi dirigenziali non si riflette sull’idoneità degli atti emessi ad esprimere la volontà all’esterno dell’Amministrazione finanziaria. Per la validità dell’atto è sufficiente che lo stesso provenga e sia riferibile all’ufficio che lo ha emanato.

Ctp Sondrio – Sentenza n. 115 1 15 del 3 settembre 2015

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