Nella Sentenza n. 13972 del 5 giugno 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono in materia di accertamento tributario, affermando che, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del Servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’Agente postale, mentre quella dell’Ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’Ufficio postale al quale è stato consegnato il plico. Sicché, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art. 3 della Legge n. 890/82, non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.





