Accertamento tributario

Nell’Ordinanza n. 15154 del 3 giugno 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che in tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni – e conseguentemente di attendere il decorso di un nuovo termine dilatorio, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/00, prima di emanare l’avviso di accertamento – qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell’Amministrazione, perché la fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio presuppone l’accesso senza estendersi a ciò che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali nei quali il contribuente esercita la propria attività.