Tar Liguria, Sentenza n. 833 del l’11 luglio 2025
Una Società seconda classificata in una gara d’appalto ha chiesto di poter visionare integralmente l’offerta tecnica della vincitrice, ritenendo che tale documento fosse indispensabile per tutelare la propria posizione nel ricorso presentato contro l’esito della gara, ai sensi dell’art. 116 del Dlgs. n. 104/2010 e dell’art. 36, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023.
L’Ente pubblico ha negato l’accesso completo, fornendo solo una versione con parti oscurate dell’offerta, richiamando l’art. 35, comma 4, lett. a), del Dlgs. n. 36/2023, che consente al concorrente di opporsi all’accesso in presenza di segreti tecnici o commerciali.
I Giudici hanno però ritenuto infondata tale opposizione, affermando che non è sufficiente una dichiarazione generica per escludere il diritto di accesso: per essere effettivamente tutelabili, le informazioni devono rispettare i requisiti indicati nell’art. 98 del Dlgs. n. 30/2005, cioè devono essere segrete, avere un valore economico e essere oggetto di misure di protezione adeguate.
Nel caso esaminato, mancavano elementi concreti che dimostrassero l’esistenza di segreti industriali o commerciali e l’Ente pubblico si era limitato ad accettare passivamente le affermazioni della Società aggiudicataria, senza alcuna verifica autonoma. Inoltre, l’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 36/2023, consente l’accesso anche in presenza di segreti, se le informazioni richieste risultano indispensabili per la difesa in giudizio, come avviene in questo caso, in cui l’offerta integrale è necessaria per valutare i punteggi assegnati.
I Giudici hanno ribadito infine che non spetta all’Amministrazione o al Giudice dell’accesso valutare preventivamente la fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente, ma solo verificare che vi sia un collegamento strumentale tra il documento richiesto e la posizione giuridica da tutelare, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 4/2021).






