Tar Toscana, Sentenza n. 816 del 2 luglio 2024
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha partecipato a un concorso indetto da una Provincia per coprire 2 posti a tempo indeterminato di “Specialista in attività dell’Area della Vigilanza”, di cui uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate. Il Dirigente del Settore “Risorse” ha escluso il ricorrente per aver superato il limite di età di 45 anni, come previsto dall’art. 3, lett. b) del Bando di concorso. Il ricorrente ha impugnato gli atti citati, sostenendo che la limitazione d’età violava l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 6 della Direttiva 2000/78/CE, e l’art. 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, oltre a lamentare eccesso di potere e mancanza di motivazione. I Giudici rilevano la possibilità di limitare l’accesso a determinati lavori in base all’età, quando la natura dell’attività o il contesto in cui si svolge richiedono che questa caratteristica sia essenziale e determinante. Questo è valido purché l’obiettivo sia legittimo e la restrizione proporzionata. Un esempio tipico riguarda la necessità di particolari capacità fisiche per compiti di Polizia come proteggere persone e beni, garantire l’esercizio dei diritti e delle libertà, e assicurare la sicurezza pubblica. Tali requisiti sono considerati essenziali e determinanti per il ruolo di Agente di polizia locale, come previsto dall’art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78. Peraltro, i Giudici chiariscono che, sebbene si valuti concretamente l’efficienza fisica dei vincitori del Concorso, un limite d’età massimo di 45 anni è proporzionato. Questo limite è stato giudicato adeguato rispetto alle funzioni di Polizia locale, che richiedono certamente una buona efficienza fisica, e va oltre i limiti di età di 28-30 anni esaminati in precedenza dalla Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato.


