Accollo del debito d’imposta: emanato il Provvedimento Entrate per la definizione delle modalità di attuazione

È stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento direttoriale 24 settembre 2021, rubricato “Disposizioni di attuazione dell’art. 1 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione”.

Il Provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Dl. n. 124/2019, che demandava ad un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di attuazione del c.d. “accollo del debito d’imposta”.

La normativa di riferimento, ovverosia l’art. 1, del Dl. n. 124/2019, stabilisce che “chiunque, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 212/2000, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

Il Provvedimento in commento indica le modalità di esecuzione dell’accollo del debito d’imposta altrui nonché del recupero degli importi dovuti e dell’irrogazione delle sanzioni in capo all’accollante e all’accollato.

Per quanto riguarda le deleghe di pagamenti, chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procederà al relativo pagamento tramite Modello “F24” da presentarsi esclusivamente in modalità telematica, a pena di rifiuto della delega di pagamento. L’Agenzia rifiuterà la delega anche in caso di utilizzazione in compensazione dei crediti dell’accollante.

In sede di compilazione della delega, nella Sezione “Contribuente” sono indicati:

– nel campo “Codice fiscale”, il Codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;

– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il Codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato. Il Codice verrà individuato con successiva Risoluzione.

L’Agenzia considera come non avvenuti tutti i versamenti non effettuati secondo le modalità di cui al Provvedimento in commento.

Per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 471/1997.

L’accollante è coobbligato in solido con l’accollato limitatamente all’imposta non versata e agli interessi.

All’accollante viene applicata la sanzione di cui all’art. 13, comma 4, del Dlgs. n. 471/1997, in caso di esistenza del credito utilizzato, in caso di inesistenza si applica la sanzione di cui al successivo comma 5.

Infine, per la riscossione degli importi sopra individuati, l’Agenzia emetterà apposito atto di accertamento, che dovrà essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.