Acconto Iva 2019: il consueto adempimento in scadenza il 27 dicembre

Tra i soggetti passivi per i quali è previsto l’eventuale versamento dell’acconto annuale Iva, in scadenza il prossimo 27 dicembre 2019, sono ricompresi, tra gli altri, anche gli Enti di cui all’art. 74, comma 1, del Tuir, tra cui gli Enti Locali.

Con l’introduzione dal 1° gennaio 2015 del meccanismo dello “split payment” – al momento in vigore fino al 30 giugno 2020 – molti Enti Locali che fino a fine 2014 avevano maturato un credito Iva decidendo di gestirlo all’interno dei registri e di compensarlo quindi verticalmente “Iva da Iva”, hanno progressivamente visto erodersi tale credito fino ad esaurirsi. Ciò ha determinato la necessità per molti di iniziare a considerare, nella propria “agenda fiscale” delle scadenze, anche la data del 27 dicembre, per il versamento dell’acconto Iva.

Nel ricordare che l’acconto Iva riguarda esclusivamente l’attività commerciale degli Enti Locali e non quindi i versamenti Iva derivanti dagli acquisti operati in ambito istituzionale, precisiamo che, con l’estensione del perimetro dei soggetti obbligati a ricevere fatture in “split payment”, prevista dall’art. 3 del Dl. n. 148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017, alcuni Enti Locali che emettono fatture di vendita a tali soggetti potranno trovarsi nella condizione di considerare maggiormente favorevole il metodo c.d. “contabile” o quello “previsionale” rispetto al metodo c.d. “storico” (vedi di seguito), evitando così di anticipare un versamento di Iva all’Erario generando un credito da dover poi recuperare.

Metodo di determinazione dell’importo da versare in acconto

Esistono appunto 3 metodi di calcolo alternativi per calcolare l’importo da versare in acconto, tra i quali il contribuente può scegliere quello che determina il minore importo da versare (sempre comunque almeno uguale o superiore ad Euro 103,29):

  • metodo “storico” (art. 6, comma 2, Legge n. 405/1990);
  • metodo “contabile” (art. 6, comma 3-bis, Dpr. n. 633/1972);
  • metodo “previsionale” (art. 6, comma 2, Dpr. n. 633/1972).

Metodo storico

Tale primo metodo prevede il versamento a titolo di acconto di un importo pari all’88% del versamento effettuato o che si avrebbe dovuto effettuare, rispettivamente, per i contribuenti mensili, per il mese di dicembre 2018, mentre per i trimestrali, con la Dichiarazione annuale dell’anno solare 2018, sempre comunque al lordo di eventuali crediti d’imposta.

Per i trimestrali non si applica comunque l’interesse dell’1%, solitamente da adottare come maggiorazione su tutte le liquidazioni periodiche.

Metodo contabile

Tale secondo metodo prevede l’effettuazione di una liquidazione Iva straordinaria per le operazioni attive e passive annotate o che avrebbero dovuto essere annotate – per i contribuenti mensili, dal 1° al 20 dicembre 2019, per i contribuenti trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre 2019 – e versare poi il 100% dell’eventuale Iva a debito risultante dal calcolo, al netto dell’eventuale credito del periodo precedente.

Metodo previsionale

Il terzo ed ultimo metodo consente al contribuente che prevede di dover versare – se è contribuente mensile, per il mese di dicembre 2019, mentre se è contribuente trimestrale, con la Dichiarazione annuale a saldo – un importo inferiore a quanto versato per il medesimo periodo dell’anno precedente, di corrispondere un acconto minore, comunque non inferiore all’88% dell’Imposta definitivamente dovuta sulla base della liquidazione di dicembre 2019 (mensile) o della Dichiarazione annuale 2019 (trimestrale).

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Ricordiamo che, nel caso di stima errata e di conseguente versamento insufficiente, verrà applicata la sanzione amministrativa del 30% della mancata o minore Imposta versata come previsto dall’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997 (violazione comunque “ravvedibile” ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997).

Versamento, compensazione e codice-tributo

Il versamento, che non può in alcun modo essere rateizzabile ma certamente compensabile ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, deve essere fatto con Modello “F24EP”, utilizzando, rispettivamente, il codice-tributo “613E” (anno d’imposta 2019) da parte dei contribuenti mensili, ed il “618E” (anno d’imposta 2019) da parte dei contribuenti trimestrali (vedasi Risoluzione n. 101 del 7 ottobre 2010).

Esclusione dal versamento dell’acconto

Ricordiamo che, come chiarito dalla Circolare Finanze n. 52/91, non sono tenuti al versamento dell’acconto, tra gli altri, i soggetti:

  • che nell’ultima liquidazione dell’anno precedente hanno evidenziato quale “dato storico” un credito d’imposta, di cui non hanno chiesto il rimborso;
  • che, pur avendo effettuato nell’anno precedente un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre, ovvero in sede di Dichiarazione annuale, ritengono, in via previsionale, di chiudere la contabilità Iva per l’anno in corso, relativamente ai rispettivi periodi di riferimento, con una eccedenza detraibile d’imposta;
  • che abbiano cessato l’attività entro il 30 novembre dell’anno in corso, se contribuenti mensili;
  • che abbiano cessato l’attività entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali;
  • che abbiano iniziato (o inizieranno) l’attività nell’anno in corso;
  • che applicano i regimi agevolati delle nuove attività e delle attività marginali;
  • che dovrebbero versare un importo inferiore ad Euro 103,29.

Comunicazione trimestrale Iva

Si rammenta infine che l’acconto Iva 2019 dovrà essere riportato nella Comunicazione Iva riferita al IV trimestre 2019, in scadenza il 28 febbraio 2020, rigo VP13, indicando altresì il metodo utilizzato.

di Francesco Vegni