Accordo di programma: all’atto della ratifica, il Consiglio comunale non può entrare nel merito dei contenuti

Nella Sentenza n. 8818 del 20 luglio 2017 del Tar Lazio, i Giudici si esprimono sulla questione della natura e dei contenuti della ratifica, da parte del Consiglio comunale, dell’Accordo di programma ex art. 34, comma 5, del Dlgs. n. 267/00. In particolare, tale disposizione prevede l’obbligo di ratifica dell’operato del Sindaco “ove l’Accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici”.

I Giudici laziali, dopo aver qualificato l’istituto in oggetto, si soffermano sulla questione se il Consiglio comunale, all’atto della ratifica, possa entrare nel merito dei contenuti dell’Accordo di programma già firmato, negandola per ragioni sostanziali, come avvenuto nel caso di specie. La conclusione negativa si basa, sia sull’analisi della funzione della ratifica ex lege di cui all’art. 34, comma 5, sia sulla valorizzazione dei contenuti dell’Accordo di programma sottoscritto dal Sindaco, il cui apporto sarebbe costantemente vanificato qualora il Consiglio comunale entrasse nel merito dei suoi contenuti, a maggior ragione qualora vengano censurati aspetti diversi dalla variazione degli strumenti urbanistici.

Proprio in ragione dell’eccezionalità di questa attribuzione di potere, i Giudici hanno ritenuto che la ratifica non può essere intesa come disponibilità di un potere di autotutela del Consiglio comunale che entri nel merito della scelta frutto dell’azione concordata degli Enti Locali nella Conferenza di servizi e poi nel successivo Accordo di programma. Pertanto, il Consiglio comunale, all’atto della ratifica dell’Accordo di programma firmato, non può entrare nel merito dei suoi contenuti, negandola per ragioni sostanziali.