Accordo-quadro: la verifica dell’anomalia dell’offerta va effettuata sul prezzo ribassato

Nella Delibera n. 1051 del 13 novembre 2019 dell’Anac, una Società ha lamentato la mancata esclusione dalla gara avente ad oggetto un accordo-quadro per l’affidamento del “Servizio di pulizie” del primo classificato, per non avere fornito, nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, giustificazioni idonee a sostegno della congruità della propria offerta.

In particolare, l’istante ha evidenziato come la Società prima graduata, la quale ha offerto un ribasso del 48% rispetto alla base d’asta, abbia fornito giustificazioni parametrate non alla propria offerta ma all’importo stimato dell’appalto considerato al lordo del ribasso offerto. L’Anac rileva che nell’accordo-quadro le giustificazioni a sostegno della congruità dell’offerta vanno riferite all’offerta, così come risultante dall’applicazione dei prezzi unitari ribassati al fabbisogno inizialmente stimato dalla stazione appaltante, e non al valore massimo stimato dell’appalto al lordo del ribasso.

L’Autorità precisa che l’Accordo-quadro è “un contratto normativo, dal quale discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì l’unico obbligo, nel caso in cui l’Amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro (pactum de modo contrahendi)”, così che è necessario che siano stabiliti i prezzi unitari da porre a base dell’affidamento e la descrizione delle modalità di esecuzione delle prestazioni. Dunque, le giustificazioni fornite dalla Società in questione non dimostrano la congruità del ribasso offerto del 48% ma, tutt’al più, finiscono per dimostrare la congruità del valore massimo stimato dell’appalto.