Corte dei conti Emilia-Romagna, Delibera n. 36 del 21 maggio 2024
Nel caso in studio, la Sindaca di un Comune ha presentato un quesito riguardante la possibilità per il Comune di “trattare” con una Cooperativa in liquidazione volontaria, proprietaria di un immobile, per utilizzarlo a destinazione scolastica e socio-culturale-ricreativa.
La questione si suddivide in 2 punti principali:
a) contratto di compravendita con debiti e ipoteche: se il Comune può concludere un contratto di compravendita con la Cooperativa nonostante essa abbia un debito Imu verso il Comune stesso e il bene sia gravato da un’ipoteca costituita dal Comune;
b) prestazione in luogo di adempimento: se è possibile sostituire la prestazione originariamente dovuta in denaro (per onorare il debito tributario) con una prestazione di natura diversa correlata all’acquisizione dell’immobile da parte dell’Ente Locale, considerando che la cooperativa non dispone della liquidità necessaria per estinguere il debito.
La Sezione ritiene che non sia possibile per il Comune in questione sostituire un debito tributario Imu con l’acquisizione di un immobile mediante la prestazione in luogo di adempimento di cui all’art. 1197 del Cc.. Questa modalità è prevista dal Legislatore solo per specifiche ipotesi e non trova applicazione nella disciplina dell’Imu.
La Sezione ricorda che, in ambito tributario, l’obbligazione può essere estinta per compensazione, come previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 212/2000. Tuttavia, la compensazione è un istituto diverso dalla prestazione in luogo di adempimento e opera solo tra crediti reciproci omogenei, liquidi ed esigibili.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere applicata arbitrariamente.
La Sezione della Corte di conti evidenzia che l’utilizzo di istituti privatistici in ambito pubblico deve rispettare i Principi di buon andamento, imparzialità e legalità, evitando il rischio di trasporre impropriamente categorie civilistiche nel diritto amministrativo.
La Sezione esamina l’istituto del partenariato sociale (cd. “baratto amministrativo”) previsto dall’art. 201 del Dlgs. n. 36/2023. Questo istituto non è assimilabile, né alla “datio in solutum”, né alla compensazione. La norma richiede che l’Ente predetermini criteri generali per l’azione amministrativa, escludendo situazioni puntuali e concrete. La deroga al principio dell’indisponibilità del credito tributario è ammessa solo nei limiti di una disciplina generale.
La Sezione sottolinea che l’istituto del “partenariato sociale” deve essere applicato in base a criteri generali e astratti, non a situazioni concrete, questo per evitare pregiudizi sugli equilibri di bilancio, dato che i debiti tributari sono iscritti tra i residui attivi dell’Ente. Qualsiasi deroga deve essere prevista da disposizioni di legge eccezionali.
La Sezione evidenzia che la possibilità di adempiere debiti tributari con modalità diverse dal pagamento potrebbe compromettere l’equilibrio di bilancio del Comune. L’introduzione di agevolazioni deve essere regolamentata in modo da stimare in anticipo la minore entrata, garantendo gli equilibri di bilancio.
La Sezione conclude che l’acquisizione di un immobile gravato da ipoteca iscritta dallo stesso Comune deve essere valutata attentamente per garantire l’interesse pubblico e il soddisfacimento effettivo del credito. L’Ente deve assicurare che ogni attività sia conforme ai Principi di buon andamento, imparzialità e legalità; inoltre, deve considerare l’eventuale insolvenza della Cooperativa in liquidazione e rispettare la par condicio creditorum.


