Acquisto di beni immobili da parte degli Enti Locali

Nella Delibera n. 97 del 12 settembre 2018 della Corte dei conti Piemonte un Sindaco, dopo aver riferito che il Comune in questione ha la necessità di acquisire un terreno da un soggetto privato allo scopo di realizzare un nuovo impianto sportivo ad uso delle Scuole elementari e medie presenti sul territorio, ha chiesto un parere in merito all’ambito di applicazione delle norme che limitano l’acquisto di beni immobili da parte degli Enti Locali (art. 12, comma 1-ter, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11). La Sezione rileva che i limiti all’acquisto di beni immobili, introdotti dall’art. 12, comma 1-ter del Dl. n. 98/11, si applicano a tutti i contratti tipici o atipici che comportano l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili dietro pagamento di un prezzo, che sia stato oggetto di contrattazione, a carico dell’Amministrazione pubblica. Secondo il consolidato principio della prevalenza della sostanza sulla forma, non rileva la qualificazione giuridica formalmente attribuita dalle parti, ma l’effetto acquisitivo effettivamente realizzato o programmato con il contratto. Nel caso pertanto di contratti, come il leasing traslativo o il rent to buy, in cui l’effetto acquisitivo è comunque previsto, il corrispettivo del godimento incamera una quota di prezzo che non può non essere considerata dall’Amministrazione nel momento della stipula del contratto e che implica quelle valutazioni di indispensabilità ed indilazionabilità dell’operazione, nonché di congruità del prezzo previste dall’art. 12, comma 1-ter, del Dl. n. 98/11. Infine, la Sezione chiarisce che la stipula di contratti di locazione passiva di beni immobili da parte degli Enti Locali non è vietata dalla normativa, ferma restando l’applicazione delle norme vigenti volte ad assicurare risparmi di spesa, fra cui le disposizioni del Dl. n. 95/12.