Il testo del quesito
“Per la ns. Società ‘in house’ a controllo pubblico, è già vigente il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e l’obbligo della ‘ricognizione del personale in sevizio’ ai sensi dell’art. 24 del Dlgs. n. 175/16?”.
La risposta dei ns. esperti
A mente dell’art. 25, comma 1, del Dlgs. n. 175/16 (“Tusp”), le Società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto nell’art. 24 (“Revisione straordinaria delle partecipazioni”).
Stante ciò, il Legislatore delegato ha affidato ad un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali – da adottare di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Mef, previa Intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. n. 131/03 (Intesa c.d. “forte”) – il compito di stabilire le modalità con cui l’Elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, va trasmesso alla Regione nel cui territorio la Società a controllo pubblico ha la sede legale.
Ma le funzioni del citato Decreto non finiscono qui. Il Governo ha infatti voluto attribuirgli altri 2 compiti.
In virtù del primo, ai sensi del comma 2, dell’art. 25 menzionato, è previsto che tale Atto normativo definisca le modalità con cui poi le Regioni adempiono all’obbligo, sia di formare e gestire l’Elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti (c.d. “1° Elenco”), sia di agevolare processi di mobilità in ambito regionale.
Decorsi 6 mesi dal termine entro cui le Società a controllo pubblico devono effettuare la ricognizione del personale eccedente, le Regioni – giusta applicazione del comma 3 del ridetto art. 25 – hanno l’incombenza di trasmettere gli Elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati (c.d. “2° Elenco”) all’Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro, che gestisce l’Elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.
Secondo l’intenzione del Legislatore, siffatta gestione dovrebbe avere termine il 30 giugno 2018. Non è scritto, ma ciò si deduce dalla circostanza che proprio il 30 giugno 2018 è la data sino a cui vige il divieto che, ai sensi del primo periodo del comma 4 dell’art. 25 del “Tusp”, non consente alle Società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, a meno che attingano – con le modalità indicate nel prefato Decreto (ulteriore secondo compito attribuito a tale Provvedimento) – dagli elenchi gestiti dalle Regioni e dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Prima del “varo” del Decreto “Correttivo” (Dlgs. n. 50/17) al “Tusp”, il termine iniziale del divieto di cui sopra non era specificato. Ciò aveva dato adito a diverse visioni ermeneutiche con riferimento all’individuazione della data di decorrenza del divieto di procedere (nelle Società a controllo pubblico) ad assunzioni a tempo indeterminato.
Secondo l’esegesi della Corte dei Conti operante in sede consultiva e di “consulenza giuridica” ex art. 7, comma 8, della Legge n. 131/03, “(d)al tenore letterale della disposizione è evidente che l’approvazione del citato Decreto ministeriale condiziona la possibilità di attingere agli Elenchi del personale eccedentario, di cui proprio il Decreto deve fissare le modalità di utilizzo, ma non l’operatività del divieto di assunzione che è immediato ed assoluto. In relazione al suddetto divieto, infatti, la disposizione introduce un termine finale di efficacia (30.06.2018), ma non un termine iniziale che, quindi, coincide con l’entrata in vigore del Decreto legislativo [avvenuta il 23 settembre 2016]” (Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 71/2017/PAR).
L’art. 16, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 50/17, nell’aggiungere un secondo periodo al comma 4 dell’art. 25 del “Tusp”, ha dato però un “taglio” alla querelle venutasi a creare, stabilendo che il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Società a controllo pubblico decorre dalla data di pubblicazione del richiamato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
È notizia, appresa da Organi di stampa, che la prevista Intesa propedeutica alla emanazione del prefato Decreto è prossima ad essere sancita.
Nell’arco temporale di decorrenza del divieto di cui sopra, il comma 5 dell’art. 25 citato dispone che, solo ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli Elenchi gestiti dalle Regioni e dall’Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro, le Regioni, fino alla scadenza del termine di trasmissione del “1° Elenco” all’Agenzia nazionale per le Politiche del lavoro, ovvero la stessa Agenzia, dopo lo spirare di tale termine, possono autorizzare l’avvio di procedure di assunzioni (a tempo indeterminato) come previste dall’art. 19. Per le Società controllate dallo Stato l’autorizzazione di cui sopra è sempre accordata dal Mef.
I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni dell’art. 25 del “Tusp”, secondo il comma 6 dello stesso articolo, sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 Cc. [denunzia dei fatti al Tribunale].
Dall’applicazione del ridetto art. 25 vengono escluse, in virtù del comma 7 dell’articolo appena menzionato, le Società a prevalente capitale privato di cui all’art. 17 del “Tusp” (Società a partecipazione mista pubblico-privata) che producono “servizi di interesse generale” e che nei 3 esercizi precedenti hanno prodotto un risultato positivo (art. 25, comma 7).
Accertato che allo stato attuale le Società a controllo pubblico possono procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato, è opportuno segnalare che tale facoltà va eventualmente esercitata tenendo conto che:
- in virtù del combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 del “Tusp”, le Società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del Dlgs. n. 165/11. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato art. 35, comma 3, del Dlgs. n. 165/11. Salvo quanto previsto dall’art. 2126 del Codice civile (che disciplina le prestazioni di fatto con violazioni di legge), ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui sopra, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. I provvedimenti “de quibus” sono pubblicati sul sito istituzionale della Società; pena l’applicazione, anche in caso incompleta pubblicazione, degli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del Dlgs n. 33/13;
- alla luce del combinato disposto dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 19 del “Tusp”, le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto (oltre di quanto previsto dall’art. 25 del citato Testo legislativo) delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Le Amministrazioni socie, nell’emanare i provvedimenti “de quibus”, tengono conto del Settore in cui si trovano ad operare le Società che controllano. Le stesse Società garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui sopra tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di Contrattazione di secondo livello. I provvedimenti e i contratti di cui sopra sono pubblicati sul sito istituzionale della Società e delle Amministrazioni pubbliche socie; pena l’applicazione, anche in caso incompleta pubblicazione, degli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del Dlgs n. 33/13;
- nonostante l’art. 28, comma 1, lett. t), del “Tusp” abroghi le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 563 a 568, della Legge n. 147/13 (che disciplinano i processi di mobilità tra Società controllate direttamente e indirettamente da P.A.), l’art. 19, comma 9, dello stesso testo legislativo prevede che le medesime disposizioni (cioè quelle previste nei citati commi da 563 a 568) permangono valevoli fino alla data di pubblicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di cui al comma 1 dell’art. 25 del ridetto “Tusp” (vedi sopra). Tuttavia, se il prefato Decreto non dovesse risultare pubblicato alla data del 31 dicembre 2017, le disposizioni che disciplinano i processi di mobilità tra Società controllate direttamente e indirettamente da P.A. cessano di applicarsi a partire da tale epoca. Delle disposizioni che disciplinano i suddetti processi di mobilità, si segnala quella contenuta nel comma 564 dell’art. 1 della Legge n. 147/13, la quale prevede che, le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, o i loro Enti strumentali, che controllano direttamente o indirettamente Società “… adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime Società, l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563”.
Inoltre, giova evidenziare che il dettato normativo di cui all’art. 25, comma 1, del “Tusp”:
- da un lato, prevede che le Società a controllo pubblico, anche all’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata dalle Amministrazioni controllanti ai sensi dell’art. 24 del “Tusp”, effettuino una “ricognizione del personale in servizio”, entro il prossimo 30 settembre 2017, al fine di individuare gli “eventuali” esuberi;
- dall’altro, affida all’emanando Decreto ministeriale il compito di stabilire le modalità attraverso cui inviare alle Regioni competenti territorialmente, l’Elenco nominativo dei lavoratori in eccedenza, con l’indicazione puntuale dei profilo posseduti. Lo stesso Decreto dovrà anche dare indicazioni operative per le Regioni, sulla modalità di formazione e gestione dell’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti.
Pertanto, ad oggi, in assenza del predetto Decreto, le Società in questione, entro il 30 settembre 2017, potranno solo effettuare, arbitrariamente, la ridetta ricognizione, evidenziando eventuale personale eccedente, senza tuttavia avere indicazioni precise in merito all’invio della documentazione alla Regione. Del resto, non saranno certo da biasimare le Società che, in assenza dell’atteso Dm., decidano di adempiere alla “ricognizione del personale in servizio” solo in presenza della sua pubblicazione.
di Ivan Bonitatibus, Federica Giglioli e Nicola Tonveronachi