Consiglio di Stato, Sentenza n. 416 del 21 gennaio 2025
Nel caso in trattazione, un Comune ha contestato una Sentenza che aveva annullato una decisione del Consiglio comunale riguardante l’acquisto di quote in una Società e l’affidamento diretto del “Servizio di igiene urbana” ad altra Società. Secondo il Tar, il Comune non aveva rispettato le regole di trasparenza previste dall’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 175/2016, che impone forme di consultazione pubblica in caso di creazione o acquisizione di partecipazioni in Società pubbliche. Il Comune ha impugnato questa decisione, sostenendo che la norma riguarda esclusivamente la partecipazione in Società pubbliche e non l’affidamento diretto dei servizi. Inoltre, ha affermato che la consultazione pubblica richiesta è rivolta alla cittadinanza e non alle Aziende interessate a concorrere per il Servizio. Ha anche difeso le modalità di pubblicazione utilizzate, dichiarando che l’avviso era stato inserito all’Albo pretorio e sul sito web comunale e che almeno un Operatore economico aveva presentato osservazioni, dimostrando che l’informazione era accessibile. Infine, il Comune ha sostenuto che il Tar ha superato i propri poteri entrando in un’area di competenza dell’Amministrazione, poiché la scelta delle modalità di pubblicazione spetta agli Enti Locali e l’Albo pretorio è lo strumento istituzionale per la diffusione degli atti amministrativi. I Giudici hanno rilevato che l’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 175/2016, noto come “Testo unico sulle Società a partecipazione pubblica”, affida agli Enti Locali il compito di stabilire le modalità con cui coinvolgere il pubblico nelle decisioni relative alla creazione di Società a partecipazione pubblica o all’acquisto di quote in esse. Per garantire il controllo effettivo su una Società “in house” con più enti soci, è necessario che le Amministrazioni con quote di minoranza abbiano la possibilità di esercitare insieme un controllo reale. Questo implica che gli Organi decisionali della Società siano rappresentativi di tutti i soci pubblici o almeno di una parte significativa di essi, che questi ultimi possano influenzare in modo determinante le strategie e le decisioni aziendali e che la società non operi in contrasto con gli interessi degli enti soci. Questa impostazione rappresenta un’eccezione rispetto alle normali regole di funzionamento delle Società di capitali, poiché garantisce agli Enti pubblici un controllo collettivo sulla gestione della Società partecipata. Attraverso strumenti di supervisione e indirizzo, gli Enti pubblici possono orientare l’attività della Società verso il perseguimento degli interessi pubblici che rappresentano.


